La richiesta permette la procedibilità e consiste in una manifestazione di volontà punitiva irrevocabile qualora venga proposta (art. 128 c.p.).
Essa diviene necessaria a seconda della natura del reato o per ragioni di opportunità politica.
Essa è necessaria da parte del Ministro della giustizia per i delitti in danno del Presidente della Repubblica.
In tal caso sostituisce la querela.
Inoltre è necessaria per qualche delitto politico o crimini commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero.
Alcune volte diventa necessaria la presenza dell’imputato nel territorio dello Stato per l’esercizio dell’azione penale. Risulta anche necessaria la querela dell’offeso, se il reato è punibile a querela di parte.
L’istanza promana dalla persona offesa, mentre la richiesta deriva da una pubblica autorità; che deve presentarla, sempre in forma scritta, direttamente al P.M. e non anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
La richiesta di rinvio a giudizio nel diritto di procedura penale è un atto che compete al Pubblico Ministero, con il quale si sollecita il giudice dell’udienza preliminare all’emanazione del decreto che dispone il giudizio.
La richiesta contiene le generalità dell’imputato e della persona offesa dal reato, l’enunciazione del fatto contestato e delle fonti di prova, la data e la sottoscrizione.
Essa viene depositata presso la cancelleria del G.I.P.
La richiesta può essere annullata se non è preceduta dalla notifica dell’avviso del termine delle indagini preliminari (art. 415bis c.p.p.), e dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, co. 3, se la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta a interrogatorio.
Categoria: Glossario
Rinuncia (Waiver)
La (—) è un negozio unilaterale [Negozio giuridico] tra vivi, non recettizio [Dichiarazione (recettizia)], con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l’eredità.
È un vero e proprio atto dismissivo che ha per oggetto il diritto di accettare l’eredità [Accettazione (dell’eredità)].
Con la (—) il chiamato si estranea completamente dalla successione; pertanto non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari.
Per ciò che concerne caratteri e forma della (—), si ricordi che:
— può farsi validamente solo in un momento successivo all’apertura della successione, stante il limite dell’art. 458 c.c. sul divieto dei patti successori [Patto (successorio)];
— è atto solenne e, come tale, deve risultare da una dichiarazione resa dal chiamato (o da un suo rappresentante) ad un notaio o al cancelliere del Tribunale territorialmente competente;
— è actus legitimus ed è, perciò, invalida se fatta sotto condizione o a termine (art. 520 c.c.);
— non può essere parziale ed ha effetto retroattivo.
A seguito della rinuncia, nella successione legittima operano nell’ordine: la rappresentazione, l’accrescimento, la devoluzione ai successivi chiamati per legge; nella successione testamentaria operano nell’ordine: le sostituzioni testamentarie, la rappresentazione, l’accrescimento, la devoluzione agli eredi legittimi.
(—) quale atto abdicativo di un diritto (d. civ.)
Atto di dismissione di un diritto da parte del suo titolare.
È atto meramente abdicativo, in quanto non determina il trasferimento del diritto in capo ad altri soggetti, né, necessariamente, la sua estinzione (es.: non si estingue il diritto di credito rinunciato, se esso è in contitolarità con altri soggetti: opera, infatti, in tal caso l’accrescimento a favore dei contitolari).
I terzi, infatti, pur potendosi avvantaggiare dell’atto di (—), non derivano il loro eventuale acquisto dal rinunciante, ma dal configurarsi di una nuova situazione giuridica della quale la (—) è presupposto.
Ciò, ad esempio, si verifica quando la (—) alla proprietà di una cosa renda questa una res derelicta suscettibile di occupazione; così la (—) all’eredità da parte di un soggetto abilita gli altri soggetti legittimati ad accettare.
Rata
Un somma che deve essere versata viene divisa in singoli pagamenti detti rate.
In matematica finanziaria la rata di una rendita corrisponde a ciascun singolo capitale da pagare o riscuotere a determinate scadenze.
Salari d’efficienza
Si tratta di una teoria che spiega la rigidità del salario.
Il livello del salario influenza la produttività dei lavoratori.
Del resto anche in presenza di un alto tasso di disoccupazione, le imprese non riducono i salari dei lavoratori occupati.