Bòni mòres [Buon costume; artt. 1343, 1354, 1418, 2035 c.c.]

I negozi giuridici contrari al buon costume (negozi contra bonos mores) a partire dal periodo classico, furono considerati inutilizzabili e perciò improduttivi di effetti giuridici.
Oggi secondo il diritto civile vigente la contrarietà al buon costume inficia la validità del negozio giuridico (la causa o il motivo comune del negozio giuridico contrari al buon costume sono illeciti -art. 1343, 1346 c.c.- e rendono nullo il negozio giuridico -art. 1418 c.c.-).

Caducorum vindicatio

Áctio in rem accordata all’ærarium Saturni contro il possessore di beni che, in virtù dell’incapacitas, sancita dalle leges Iulia et Papia Poppæa , spettavano allo Stato.
L’acquisizione successoria ex testamento poteva infatti essere impedita per la presenza nell’heres o nel legatarius di alcune qualifiche soggettive considerate con sfavore dall’ordinamento (c.d. incapacitas a succedere).