Condizione del cittadino romano libero fatto prigioniero dal nemico in guerra. Il cittadino romano prigioniero (detto captìvus), a seguito della cattura, subiva la capitis deminutio maxima [vedi càpitis deminùtio] e versava in stato di sérvitus iniústa, ossia non conforme al iùs civile [vedi].
Il relativo stato servile non si considerava definitivo, in quanto poteva cessare se il captivus rientrava entro i confini dello Stato romano con l’intenzione di restarvi (ius postliminii). Fu, altresì, previsto da una “fictio legis Corneliæ”, modellata sulla lex Cornelia (Sullae) de captivis [vedi] dell’81 a.C., che nell’ipotesi di morte del cittadino in stato di (—), il momento della morte dovesse essere fittiziamente retrodatato al momento della cattura da parte del nemico, quando ancora cioè il cittadino era libero e godeva quindi della testamenti factio [vedi testamenti fàctio attiva; testamenti factio passiva].
Categoria: Glossario
Castra Prætoria [Alloggiamenti delle coorti pretorie]
Furono ideati da Elio Seiano (I sec. d.C.), prefetto del pretorio, che si rese conto della maggior forza che avrebbe avuto la guardia cittadina (i pretoriani) se fosse stata riunita in una sola caserma. Nati così, i (—) accrebbero a dismisura il potere di un magistrato, il prefetto del pretorio, che influenzò non poco le vicende politiche di Roma.
Cautio iudicàtum sòlvi [Cauzione per l’ottemperanza al giudicato]
Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas], rientrante nella categorie delle stipulatiònes prætoriæ, in particolare tra le satisdationes [vedi Cautio]: con essa il convenuto che avesse nominato un cognitor [vedi] come suo sostituto, si impegnava ad ottemperare ad una sentenza che stava per essere emanata a conclusione di un giudizio intercorrente tra le parti.
Centùmviri [Centumviri]
Collegio di cento magistrati (istituito dopo il 241 a.C. e scomparso intorno al III secolo d.C.) competente in materia di eredità e di proprietà designato per tutto l’anno di carica dal prætor [vedi].
I (—) giudicavano non collegialmente, ma suddivisi in sezioni, chiamate consilia.
In materia ereditaria i (—) erano competenti a conoscere della domanda di rescissione di un testamento proposta, mediante querela inofficiòsi testamenti [vedi], dal prossimo congiunto del testatore, ingiustamente pretermesso o diseredato.