Convalida del negozio giuridico [cfr. artt. 1423, 1444 c.c.] (Validation of the legal transaction [cf. Arts. 1423, 1444 d.c.])

La (—) è una delle forme di sanatoria del negozio giuridico [vedi]; era ammessa in diritto romano, in relazione a negozi annullabili nei seguenti casi:
— per decorso del tempo: l’àctio doli e l’àctio quod metus si potevano esercitare solo entro l’anno. Col decorso di tale periodo il negozio era convalidato;
— per ratifica o conferma (ratihabìtio [vedi]): se il negozio era viziato, il soggetto, che poteva far rilevare ciò, poteva rinunciare ad esercitare i mezzi concessi dal pretore per annullare l’atto. Ad esempio, il minore, divenuto maggiorenne, poteva approvare il negozio compiuto durante la minore età;
— per morte della parte, se l’invalidità poteva essere fatta valere dalla sola parte e non dai suoi eredi. Se quindi, ad es., il coniuge donante moriva senza aver fatto valere la nullità della donazione, questa non poteva essere impugnata dagli eredi;
— per rimozione della causa di nullità: questa possibilità era ristretta a casi tipici;ad esempio, il pegno [vedi pignus] di cosa altrui si convalidava se il costituente acquistava successivamente la proprietà della cosa.

Costanzo I Cloro (imp. 305 – 306 d.C.)

All’abdicazione dei due Augusti (Diocleziano [vedi] e Massimiano [vedi]) subentrarono Galerio [vedi] e (—). Ma la morte di quest’ultimo, appena l’anno dopo, fu la causa di una rovinosa guerra civile in cui si trovarono coinvolti sei imperatori.
Scomparsi ben presto due contendenti, gli imperatori si ridussero a quattro: Costantino [vedi] e Massenzio [vedi] in Occidente; Licinio e Massimino Daia in Oriente, in una situazione difficile che si stabilizzò solo quando giunse al trono Costantino.

Crimen peculàtus [Peculato ; cfr. artt. 314, 316 c.p.]

Delitto [vedi crimen] consistente nell’appropriazione, da parte di un pubblico funzionario od anche di un privato, di cose pubbliche, sacre o religiose. Nell’ambito del (—) rientrava anche l’alterazione di monete o documenti pubblici.
La pena prevista fu quella dell’esilio [vedi interdìctio aqua et igni].
Il (—) fu ridisciplinato da una lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis [vedi].

Cùlpa in educàndo [Colpa nell’educazione; cfr. art. 2048 c.c.]

Espressione non classica, adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici moderni per indicare il criterio di imputazione della responsabilità del padre, della madre e del tutore per danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela (in caso di coabitazione).
Le persone sopra indicate sono esonerate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire, in concreto, il fatto.