Principio valido in tema di obbligazioni, secondo il quale, se un fatto illecito, posto in essere da un soggetto, arreca ad un altro soggetto sia un danno che un vantaggio, ai fini del risarcimento del danno, deve tenersi conto anche del vantaggio prodotto.
Si pensi, ad es., al caso in cui, dallo spargimento di una sostanza chimica nociva su un fondo altrui derivino danni alle colture in atto, ma anche un limitato aumento della fertilità del fondo (che possa giovare a future coltivazioni): nel calcolare il danno risarcibile per la perdita delle colture in atto, dovrà tenersi conto anche del limitato vantaggio ricevuto.
In altre parole, nella determinazione di un danno, devono valutarsi anche gli eventuali vantaggi causalmente collegati al fatto illecito: tali vantaggi andranno, cioè, detratti dall’ammontare del danno da risarcire.
Categoria: Glossario
Condictio certæ rèi [Azione a tutela di un credito relativo a cose fungibili determinate]
Azione esperibile per ottenere la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris [vedi] relativamente a cose fungibili date in mutuo [vedi mutuum].
Poteva inoltre essere esercitata dal nudo proprietario, nei confronti del quasi usufruttuario che si fosse reso inadempiente all’obbligo di restituire le cose consumabili, dello stesso genere e qualità, e nella stessa quantità, ricevute a titolo di quasi-usufrutto [vedi quasi usufructus].
Consensus fàcit nùptias [lett. “il consenso origina le nozze”; cfr. art. 107 c.c.]
Massima risalente alla giurisprudenza romana del periodo classico; essa esprimeva la necessità di un’ininterrotta e comune volontà [vedi consensus] dei coniugi ai fini dell’esistenza delle nozze [vedi nuptiæ].
Cònsules [Consoli]
Erano così denominati coloro che accedevano alla somma magistratura romana, il consolato, che, in epoca repubblicana, assunse un rilievo particolare in ragione dell’estensione delle competenze ad esso inerenti.
In particolare i (—) avevano:
— l’impèrium milìtiæ, ossia il comando militare dell’esercito. Detto comando si estrinsecava nella gestione delle operazioni belliche (sotto l’egida del controllo senatoriale), nel compimento delle operazioni di leva e nella nomina degli ufficiali;
— l’imperium dòmi, ossia il potere di polizia nel territorio cittadino. Detto potere, non comprendente la sfera giurisdizionale, includeva tutte le competenze non devolute ai magistrati inferiori, ossia la esecuzione (coërcìtio) delle pene capitali e delle sanzioni minori, nonché ampi poteri amministrativi;
— il ius agèndi cum populo et cum pàtribus, ossia il potere di convocare i comìtia [vedi] e di riunire il senato.
In origine, la carica di console era riservata ai patrizi: nel 367 a.C., a seguito dei gravi tumulti verificatisi tra patrizi e plebei, vennero emanate le leges Liciniæ Sextiæ [vedi] che sancirono la riappacificazione sociale, consentendo l’accesso dei plebei ad uno dei due seggi del consolato.
I (—) erano due ed esercitavano il potere in forma collegiale; la permanenza in carica durava un anno. Nell’ipotesi che uno di essi abbandonasse l’incarico prima dell’anno, si procedeva alla nomina di un consul suffectus. Se entrambi venivano meno, si aveva l’interregnum [vedi]. I due cònsules erano eponimi, e cioè l’anno veniva indicato nei calendari ufficiali con i loro nomi.
Essi erano nominati dai comitia centuriàta [vedi] e, per tutto il periodo in cui erano in carica, erano dotati di par potèstas, ossia di identici poteri: ciascuno di essi poteva, dunque, esercitare il potere nella sua interezza, salvo il veto dell’altro.
Nella pratica, al fine di garantire un esercizio più efficiente ed equilibrato delle competenze loro spettanti, i (—), sulla scorta di accordi spontanei, ovvero caso per caso, provvedevano ad una ripartizione dei rispettivi poteri.
L’istituzione consolare, anche se formalmente conservata, fu soggetta ad un processo di involuzione in epoca imperiale, risultando di fatto ridotta al rango di carica priva di poteri sostanziali, e quindi meramente rappresentativa.