Usucàpio [Usucapione; cfr. artt. 1158 ss. c.c.]

L’Usucapio era definita da Modestino come “adièctio domìnii per continuatiònem possessiònis tèmporis lege definiti”.
Essa era l’annessione di una res al proprio dominium mediante il possesso continuativo, per un periodo di tempo stabilito dalla legge.
Era un modo per acquistare una proprietà dopo aver tenuto una res per un certo periodo di tempo .
Il termine temporale fissato dalla legge delle XII Tavole fu di un anno per le res in generale, due anni per i fondi .
L’ usucapione si può avere solo:
1) a favore di un cittadino romano;
2) relativamente a cose che potevano essere oggetto di dominium ex iure Quiritium .
In età classica si aggiunsero altri due requisiti fondamentali:
— la giusta causa dell’acquisto;
— la buona fede del possessore: a tutela di quest’ultimo il pretore concesse l’àctio Publiciàna
Alcune cose non potevano essere usucapite, per le loro caratteristiche obiettive.
Per esempio l’usucapione non poteva verificarsi, per le cose rubate.
Le res alienate dalle donne senza autorizzazione del tutore e le res extracommercium non potevano subire l’usucapione.
Nel periodo postclassico si finì col parlare di usucapio per le res mobiles e di præscriptio longi temporis per le res immobiles
Esse si verificavano a favore del possessore ad usucapionem che aveva la res habilis, rispettivamente, per tre o dieci anni.

Abbandono di domicilio (Abandonment of domicile)

Esso consiste nell’allontanamento di uno dei coniugi dalla residenza familiare.
Questo avviene senza una giusta causa e con il rifiuto di ritornarvi, pena la sospensione del diritto alla assistenza morale e materiale.
Il giudice, a seconda delle circostanze, ordina il sequestro dei beni del coniuge che si allontana, in modo da garantire l’adempimento degli obblighi e bisogni della famiglia e di mantenimento, educazione, istruzione dei figli.
Secondo il diritto penale è una delle modalità che determina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Chiunque abbandonando il domicilio domestico o realizzando una condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge.

Abitualità criminosa (d. pen.) artt. 102 ss., 133 c.p. (Habitual criminal)

Condizione personale di chi con la sua continua attività criminosa ha acquistato una notevole attitudine a commettere reati.
Il legislatore ha previsto due specie di abitualità criminosa come pericolosità sociale:
1) l’abitualità presunta si ha quando il reo viene condannato alla reclusione per un periodo superiore a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, realizzati non contestualmente in dieci anni, e riporta anche una condanna per un delitto non colposo entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti.
2) l’abitualità ritenuta dal giudice si ha quando il reo viene condannato per due delitti non colposi e riporta un’altra condanna per delitto colposo.
In tal caso il giudice valuta la specie e gravità dei reati, il tempo entro il quale sono stati commessi, e la condotta o genere di vita del reo dopo di che ritiene il colpevole «dedito al delitto».
Il giudice deve dichiarare l’abitualità alle contravvenzioni quando un soggetto, viene condannato alla pena dell’arresto per diverse contravvenzioni della stessa indole.
Quando un soggetto viene dhiarato dedito all’abitualità criminosa viene sottoposto a misura di sicurezza, ed interdetto in via perpetua dai pubblici uffici; inoltre non può usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena.