Cauzione (Security)

La (—) è una garanzia reale [Garanzia], assimilabile al pegno irregolare [Pegno], consistente nel versamento di titoli o somme di denaro di proprietà del debitore a favore del creditore, il quale può definitivamente incamerarli in caso di inadempimento. Questo tipo di garanzia, presentando il grosso inconveniente di immobilizzare (anche solo temporaneamente) dei capitali, viene nella prassi sempre più largamente sostituita dalle garanzie personali [Garanzia], che pure assicurano al creditore la possibilità di richiedere al garante il pagamento. In quest’ottica va vista la rilevanza sempre maggiore assunta dal contratto autonomo di garanzia.
Il potere di imporre una (—) è previsto da numerose norme, soprattutto in materia di esecutorietà dei provvedimenti (artt. 478, 642, 648, 665 c.p.c.), di vendita forzata (artt. 571, 580, 587 c.p.c.), di sospensione del processo esecutivo (art. 624 c.p.c.).
Trattasi di ipotesi tassative, poiché non esiste un potere generale del giudice di imporre la (—).
(—) nel diritto penale (d. pen.; d. proc. pen.) Tale istituto assume rilevanza con riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale della (—) di buona condotta e consiste nel deposito presso la cassa delle ammende di una somma non inferiore a euro 103 né superiore a 2.065 euro oppure nella prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
Si applica:
— ai liberati dalla casa di lavoro o dalla colonia agricola se il giudice non ordina la libertà vigilata;
— ai trasgressori degli obblighi della libertà vigilata;
— ai trasgressori del divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcooliche.
A differenza delle misure di sicurezza personali, per la (—) di buona condotta è stabilito anche il maximum: infatti, la sua durata non può superare i 5 anni.
La (—) di buona condotta è devoluta alla cassa delle ammende, se colui che vi è sottoposto commette un delitto o una contravvenzione punibile con arresto. In caso contrario, decorso il termine fissato dal giudice, viene restituita.
La (—) viene in rilievo anche come strumento concesso all’imputato o al responsabile civile per evitare il sequestro conservativo; tale (—) deve, tuttavia, essere idonea (art. 319 c.p.p.).

Circondario (District)

Articolazione territoriale della Provincia che essa può stabilire in base all’ampiezza e alle caratteristiche del territorio, alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi.
Lo Statuto della Provincia può demandare ad apposito regolamento l’istituzione dell’assemblea dei Sindaci del (—), con funzioni consultive, propositive e di coordinamento e il Presidente del (—), indicato a maggioranza assoluta dell’assemblea dei Sindaci e componente del Consiglio comunale di uno dei Comuni appartenenti al (—), con funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento.
(—) nel diritto processuale (d. proc. gen.)
È l’ambito territoriale che delimita la competenza del Tribunale.
In passato, entro ogni (—) si avevano più mandamenti di Pretura. La L. 1-2-1989, n. 30 ha istituito le Preture circondariali, dislocate nei Comuni in cui hanno sede i Tribunali, trasformando le preture mandamentali in sezioni distaccate delle Preture circondariali (es.: Pretura circondariale di Napoli – Sezione distaccata di Barra) [Circoscrizione (giudiziaria)].
Con la soppressione delle Preture disposta dal D.Lgs. 19-2-1998, n. 51 sarà il Tribunale ad essere organizzato in sezioni distaccate, nelle quali si potranno trattare, però, solo le cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica (ed escluse le controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che saranno trattate esclusivamente nella sede principale del Tribunale).

Coimputato (d. proc. pen.) (Co-defendants)

Quando in un processo si procede nei confronti di più persone, ognuna di esse è coimputata dell’altra. La situazione di coimputazione è presa in considerazione dal codice in svariate norme: ad es. per l’indicazione dei criteri di valutazione probatoria della chiamata in correità (art. 1923 c.p.p.); per la disciplina della lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato che rifiuti l’esame (art. 5131); per la condanna solidale al pagamento delle spese processuali (art. 535, co. 2).

Comitato per il controllo sulla gestione (d. comm.) (Committee for the management control)

Organismo che esercita la funzione di controllo nell’ambito di quelle società che hanno optato per il sistema organizzativo monistico.
Il (—) è nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno ed è composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e di cui almeno uno deve essere scelto nel registro dei revisori contabili.
Quanto alle funzioni del (—), ad esso competono:
— funzioni di vigilanza, inerenti all’adeguatezza della struttura organizzativa societaria, del sistema di controllo interno, amministrativo e contabile, nonché in ordine alla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
— ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con gli organi di controllo contabile ex art. 2409bis.
È espressamente prevista l’applicabilità al (—) delle norme dettate per il collegio sindacale in tema di riunioni e deliberazioni, nonché di quelle in tema di assistenza alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.