Competenza (Jurisdiction)

Ad ogni organizzazione amministrativa pubblica è affidata dall’ordinamento la cura di determinati interessi pubblici, il cui ambito è definito attribuzione.
La (—) è appunto, la misura dell’esercizio dell’attribuzione che spetta a ciascun organo.
È possibile distinguere la (—):
— per materia, quando la ripartizione fra gli organi avviene per compiti (si pensi alla distribuzioni dei compiti fra i diversi Ministeri);
— per territorio, quando, ferma restando l’identità di (—) per materia, la ripartizione fra gli organi avviene con riferimento all’ambito territoriale di esercizio delle attribuzioni;
— per grado, quando, ferma restando l’identità di (—) per materia e territorio, la ripartizione fra gli organi avviene con riferimento al livello che l’organo occupa all’interno di uno stesso ramo d’amministrazione. La (—) per grado presuppone, quindi, un rapporto di gerarchia, per cui certe funzioni sono affidate all’organo superiore e altre all’organo inferiore.
La (—) può essere, inoltre, distinta in esterna, se attiene ai poteri e le funzioni che l’organo può esercitare con rilevanza esterna verso i terzi destinatari, e in interna, quando è riferita all’insieme dei compiti svolti da ciascun ufficio od organo interno; tuttavia, la (—) in senso tecnico è solo quella esterna.
La (—) esterna di un organo deve essere determinata dalla legge, così come può argomentarsi dall’art. 97 Cost., secondo il quale gli uffici pubblici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Proprio perché la (—) è rimessa alla volontà del legislatore, essa è retta dal principio dell’inderogabilità. Tuttavia, nei casi previsti dalla legge, è possibile trasferire non la titolarità della (—), ma il suo esercizio. Ciò avviene mediante delegazione, avocazione o sostituzione.
Un organo può agire anche al di fuori della propria (—) e in questo caso si configura un vizio dell’atto da esso emanato, l’incompetenza.
Possono, infine, insorgere conflitti di (—) quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria (—), ovvero quando esiste la sola possibilità che tale contrasto insorga [Conflitti (di competenza)].
(—) processuale (d. proc. gen.)
Consiste nella quantità di giurisdizione che ogni organo giudiziario può esercitare in concreto: essa è limitata in base a criteri di funzioni, valore, materia e territorio.
Nel diritto processuale amministrativo la (—) è devoluta in primo grado ai T.A.R. e in secondo grado al Consiglio di Stato o, per l’appello dei provvedimenti definitivi del T.A.R. della Regione Sicilia, al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.
È prevista, peraltro, una (—) in unico grado del Consiglio di Stato in alcune materie, come, ad esempio, nel caso del giudizio di ottemperanza ai suoi stessi giudicati.
Per quanto riguarda la (—) per territorio, gli artt. 2 e 3 della L. 1034/1971 (cd. legge T.A.R.) fissano i seguenti criteri:
— criterio della sede dell’organo o dell’ente emanante. In base a tale criterio, si rileva che se l’atto è stato emanato da un organo periferico dello Stato, la (—) appartiene al T.A.R. della Regione nella cui circoscrizione opera l’organo. Se l’atto è stato emanato da un ente che opera esclusivamente nell’ambito di una Regione, la (—) appartiene al T.A.R. della Regione stessa. Se l’atto è stato emanato da un ente che opera su tutto il territorio nazionale, occorre distinguere: se l’atto esaurisce i suoi effetti nell’ambito regionale, la (—) appartiene al T.A.R. della Regione; se, invece, l’atto ha effetto su tutto il territorio dello Stato, la (—) appartiene al T.A.R. del Lazio;
— criterio dell’efficacia dell’atto. In base a tale criterio si rileva che se l’efficacia dell’atto è circoscritta al territorio entro cui opera il T.A.R. periferico, questi è competente. Se, invece, l’effetto dell’atto si estende al di là di una sola Regione, la (—) spetta al T.A.R. del Lazio;
— criterio del luogo di prestazione del servizio del pubblico dipendente. Tale criterio trova applicazione nel contenzioso del pubblico impiego laddove prevista la giurisdizione del G.A. [Impiego pubblico]. In particolare, il co. 2 dell’art. 3 della L. 1034/1971 sancisce il concorso col foro generale dell’efficacia dell’atto del foro speciale della sede di servizio. Il ricorso può perciò essere presentato al T.A.R. della circoscrizione regionale nel cui ambito ha sede l’ufficio presso il quale il dipendente presta la propria attività, a condizione che egli sia ancora in servizio alla data di emissione dell’atto. Un provvedimento, che interessi più soggetti che prestano servizio presso sedi periferiche site in diverse Regioni, può essere impugnato solo davanti al T.A.R. del Lazio.
La (—) per territorio è derogabile dalle parti, per cui l’eccezione relativa non può essere sollevata d’ufficio. Di conseguenza incombe sui legittimati l’onere di far valere l’eventuale incompetenza territoriale attraverso la richiesta al Consiglio di Stato del regolamento di competenza, nel qual caso il giudizio dinanzi al T.A.R. deve essere sospeso.
Nel processo civile la (—) si distingue in (artt. 7 ss. c.p.c.):

La competenza nel processo civile

Competenza per valore
Il giudice di pace è competente nelle cause aventi ad oggetto beni mobili fino a 2.582,28 euro (pari a lire cinque milioni) e risarcimento danni da circolazione di veicoli e di natanti fino a 15.493,71 euro (art. 7 c.p.c.); al Tribunale spetta una competenza residuale per tutte le altre cause che non sono di competenza del giudice di pace.

Il valore della causa, ai fini della (—), si determina in base alla domanda (art. 101 c.p.c.). Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale (art. 102 c.p.c.).

Competenza per materia
È stabilita secondo la natura della causa, senza tener conto del valore di essa.

Il giudice di pace è competente per le cause relative all’apposizione di termini e osservanza delle distanze di alberi e siepi; misure e modalità d’uso dei servizi condominiali; immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori e simili che superino la normale tollerabilità nei rapporti tra proprietari e detentori di abitazioni; opposizione alle ordinanze ingiunzioni ai sensi dell’art. 22bis, c. 1, L. 689/1981; cause di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti.

Il Tribunale è competente per le azioni possessorie; denuncia di nuova opera e danno temuto; locazioni e comodato; consegna e rilascio di cose; espropriazione di mobili e crediti (che prima erano di comptenza del Pretore). L’art. 92 c.p.c. attribuisce, infine, al Tribunale la competenza per materia per le cause di imposte e tasse (residuale rispetto alla giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2, D.Lgs. 546/92, modificato dalla finanziaria 2002), relative allo stato e alla capacità delle persone ed ai diritti onorifici, per la querela di falso e per l’esecuzione forzata.

Competenza per territorio Il codice di procedura civile dispone, come criterio generale, la competenza del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, in subordine, la dimora (forum rei) e, per le persone giuridiche, il luogo in cui queste hanno la sede oppure uno stabilimento (filiale, agenzia), con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

Tale foro generale trova applicazione per tutte le cause non deferite ad altro foro (foro speciale) da particolari disposizioni.

Per le cause in materia di obbligazioni, i fori speciali (del luogo in cui l’obbligazione è sorta, c.d. forum contractus, e del luogo in cui essa deve essere eseguita, c.d. forum solutionis: art. 20 c.p.c.) concorrono col foro generale.

Negli altri casi (artt. 21-27 c.p.c.), i fori speciali sono esclusivi, sì da precludere l’utilizzabilità del criterio generale. Ad esempio, per le cause relative a beni immobili, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile (art. 21 c.p.c.), le cause tra soci competono al giudice del luogo in cui ha sede la società (art. 23 c.p.c.).

La competenza per territorio è derogabile per accordo delle parti (purché tale accordo si riferisca ad uno o più affari determinati e risulti da atto scritto: art. 28 c.p.c.), salvo alcuni casi, per i quali si parla di competenza territoriale inderogabile (ad esempio, per le cause in cui è parte un’Amministrazione dello Stato, per le quali è competente, senza possibilità di deroga, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie: c.d. foro erariale.

La competenza nel processo penale Competenza per territorio La competenza per territorio spetta al giudice del luogo ove l’evento si è verificato, in base al criterio generale in tema di competenza. Altri criteri sussidiari sono previsti dagli artt. 8-11 c.p.p.
Competenza per materia È indicata tassativamente negli artt. 5-6 c.p.p. in base a criteri che si fondano sulla misura della pena edittale, sulla categoria del reato o su un’elencazione nominativa dei titoli di reato. In particolare, il Tribunale è competente per tutti i reati che non appartengono alla Corte di Assise.

Competenza per connessione
La connessione risponde all’esigenza di una trattazione unitaria di taluni procedimenti e comporta modificazioni in tema di competenza territoriale o per materia allorché uno dei procedimenti attragga, nella cognizione del giudice presso cui esso si incardina, anche gli altri procedimenti allegati.

Dunque, per effetto della connessione, l’attrazione processuale comporta la trasmigrazione di procedimenti innanzi ad un unico giudice.

La connessione di procedimenti è, per sua natura, in contrasto con le esigenze di semplificazione ed accelerazione processuale, che sono alla base del nuovo rito penale, di conseguenza è rigida la prefissione e limitazione dei casi: pluralità di imputati o pluralità di reati addebitati alla stessa persona (art. 12 c.p.p.).

Ai sensi dell’art. 12 c.p.p., si ha competenza per connessione:
— se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;

— se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

— se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri.

Concorrenza (Competition)

È quella particolare forma di mercato in cui, data la pluralità di imprenditori, nessuno di essi è in grado di determinare con le proprie decisioni il contenuto delle contrattazioni.
La disciplina della (—) (cioè della libera competizione tra imprenditori per l’acquisizione e la conservazione della clientela) è basata sulla regola della libertà, espressione del principio della libertà dell’iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Lo stesso art. 41 della Costituzione autorizza però l’introduzione di limiti a tale libertà, per fini di utilità sociale.
Nella realtà, la libertà di (—) è però di fatto compromessa dalla presenza di strutture monopolistiche ed oligopolistiche, createsi mediante processi di concentrazione di imprese e intese tra gruppi industriali. A tale scopo il legislatore italiano ha approntato una serie di misure antitrust (L. 287/90) nel rispetto delle direttive comunitarie, sia per allinearsi ai partner europei sia per dare maggiore vigore all’azione di salvaguardia della libera concorrenza.
I limiti alla (—) possono essere generali, negoziali, legali.
Con riferimento ai primi, l’art. 2595 c.c., a tutela dell’interesse generale, stabilisce che la (—) non deve ledere gli interessi dell’economia nazionale e ciò perché ove tali interessi non venissero tutelati, l’attività imprenditoriale si porrebbe in contrasto con l’utilità sociale e quindi con la Costituzione (art. 41 Cost.).
Grande rilievo assumono anche i limiti negoziali introdotti con le clausole di esclusiva [Clausola], i patti di preferenza, i patti di non concorrenza nonché i cd. cartelli.
Questi ultimi operano essenzialmente a tutela di un determinato imprenditore o a tutela di tutti gli altri imprenditori, come avviene nel caso del generico dovere di astensione da determinate forme di (—), produttive di pregiudizi particolarmente qualificati.
Altro limite è previsto, nel caso di cessione di azienda, dall’art. 2557 c.c. a carico dell’alienante che per 5 anni non può svolgere attività concorrenziali con quella esercitata dall’impresa ceduta.
(—) sleale
La (—) deve attuarsi con il rispetto di quelle norme di costume che costituiscono la correttezza professionale.
In particolare, deve ritenersi sleale la (—) di un imprenditore che, violando le norme di correttezza professionale (denigrando gli altrui prodotti, o valorizzando fuori misura i propri, o ricorrendo ad altri sistemi non consentiti), tenti di sviare a proprio vantaggio la clientela di altre imprese.
Nel nostro ordinamento il codice civile, agli artt. 2598-2601, qualifica gli atti di (—) sleale e ne determina le sanzioni, attribuendo in taluni casi la legittimazione ad agire anche alle associazioni professionali.
Si ricordi, inoltre, che anche il trattato CE tutela, nell’ambito dei Paesi membri, la sana (—) vietando le intese e lo sfruttamento delle posizioni dominanti.
Obbligo del lavoratore di non (—) (d. civ.)
Nel diritto del lavoro l’art. 2105 c.c., sotto la rubrica obbligo di fedeltà [Fedeltà (Obbligo di)], disciplina alcuni obblighi accessori al contratto di lavoro, tra cui quello di non (—). Il lavoratore ha l’obbligo di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, che ponendosi in (—) con l’attività esercitata dall’impresa di cui è dipendente siano idonei, anche solo potenzialmente, ad arrecare danno all’impresa stessa. Tale obbligo vincola il lavoratore so.

Confisca (Confiscation)

La (—), come misura di sicurezza di carattere patrimoniale (art. 240 c.p.), consiste nell’espropriazione, a favore dello Stato, di cose (mobili, immobili o somme di denaro) che sono servite a commettere un reato (es.: arnesi da scasso) o che ne costituiscono il prodotto o il profitto.
Si tratta di una misura fondata sulla pericolosità sociale derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
Pertanto, la (—), che consiste nell’espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo.
La (—) è disciplinata, in generale, dall’art. 240 c.p., che distingue due tipi di (—):
— (—) facoltativa, che può essere ordinata dal giudice, nel caso di condanna, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato;
— (—) obbligatoria, che è sempre ordinata dal giudice per le cose che costituiscono il prezzo del reato, e per le cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
(—) come provvedimento amministrativo (d. amm.)
È un provvedimento di carattere:
— sanzionatorio repressivo, in quanto comporta il trasferimento coattivo della cosa, che è servita a commettere un illecito o ne costituisce il prodotto, dal privato alla P.A., senza corrispettivo;
— ablativo del diritto di cui è titolare il destinatario del provvedimento, anche se non rientra nell’ambito delle espropriazioni [Espropriazione per pubblica utilità] in senso stretto, e quindi non ricade sotto il disposto del co. 3 dell’art. 42 Cost., bensì del co. 2 dell’art. 25 Cost.;
— acquisitivo, in quanto comporta l’acquisto a titolo originario e la piena disponibilità del bene da parte della P.A.
In genere, oltre alle finalità sanzionatorie, persegue anche lo scopo di prevenire il pericolo nascente dal possesso di determinati oggetti da parte dei trasgressori di norme amministrative.

Consumatore (tutela del) (d. civ.) (Consumer (protection))

È tale il cittadino che si trovi nel ruolo di acquirente o utilizzatore finale di beni e servizi.
Le esigenze di tutela del consumatore si sono progressivamente imposte all’attenzione del legislatore in coincidenza con il delinearsi di un nuovo tipo di conflittualità, quella appunto tra il consumatore (o utente) e l’impresa, dovuto al rafforzamento di quest’ultima nell’ambito del moderno processo di industrializzazione, allo sviluppo frenetico della contrattazione di massa ed alle nuove vie aperte al commercio dalla crescente utilizzazione dei sistemi informatici.
In attuazione dei principi affermati nel Trattato CE e nella normativa comunitaria derivata, anche in Italia è stata progressivamente introdotta una legislazione per la tutela del (—): diverse norme, infatti hanno riconosciuto e garantito i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, del (—), in specie, relativamente alla salute, qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi, rapporti con la pubblica amministrazione, informazione e pubblicità, ambiente, risparmio.
Un primo intervento in materia deve rinvenirsi nel D.P.R. 224/88, che ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 85/374 sui prodotti difettosi, attraverso la predisposizione di norme volte a disciplinare la produzione e la distribuzione di sostanze alimentari e altri beni di largo consumo, imponendo a carico degli imprenditori una serie di obblighi al fine di garantire la qualità e la sicurezza del prodotto.
La tutela del (—) è stata rafforzata con l’approvazione della L. 52/96, con la quale è stata data attuazione alla normativa concernente le clausole vessatorie nei contratti stipulati tra (—) e professionisti. La L. 52/96 ha introdotto nel Titolo II del Libro IV del codice civile il Capo XIVbis intitolato proprio Dei contratti del (—), con gli artt. da 1469bis a 1469sexies. Sono poi intervenuti il D.Lgs. 427/98 (relativo alla tutela dell’acquirente in materia di acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale su beni immobili), il D.Lgs. 185/99 (in materia di contratti a distanza) ed il D.Lgs. 84/2000 (in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori). Da ultimo è intervenuto il D.Lgs. 24/2002 che ha introdotto nel libro IV del codice civile gli artt. 1519bis-1519nonies, tesi a disciplinare alcuni aspetti del contratto di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo.
L’esigenza di un intervento organico in materia di (—), finalizzato al riordino di una normativa frammentaria stratificatasi nel tempo a seguito della crescente produzione interna, è apparsa ancora più pressante dal confronto con una politica unitaria di protezione dei consumatori affermatasi con forza in ambito comunitario.
Il Codice del consumo (D.Lgs. 6-9-2005, n. 206) costituisce il risultato ultimo cui è pervenuto il legislatore nazionale nell’opera di razionalizzazione e semplificazione della normativa esistente. Il testo, risultato in gran parte dalla trasposizione delle norme previgenti, è stato anche l’occasione per apportarvi talune modifiche ed aggiunte, e per chiarire la effettiva portata di alcune regole già esistenti, realizzando al contempo il coordinamento con i principi e gli indirizzi espressi in sede comunitaria. Il Codice, nel provvedere ad una riorganizzazione logico-sistematica della disciplina consumeristica, ripercorre tutte le fasi del rapporto di consumo, non solo quella propriamente contrattuale, ma anche quella antecedente all’istituzione del rapporto. Sono pertanto regolamentati anche gli aspetti attinenti alla educazione del consumatore, all’informazione ed alla pubblicità commerciale, oltre che quelli inerenti alla etichettatura dei prodotti, alla formazione del contratto, alle associazioni dei consumatori ed alle possibili azioni che consentono l’accesso dei consumatori alla giustizia.
Di rilievo è, nel testo del Codice, il coordinamento della disciplina dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali con quella dei contratti a distanza, attraverso l’unificazione altresì del termine per esercitare il diritto di recesso; la trasposizione nel nuovo corpo normativo delle prescrizioni relative alle clausole vessatorie, prima contenute negli artt. 1469bis ss. c.c., e di quelle di cui agli ormai abrogati artt. 1519bis ss. c.c., in tema di vendita dei beni di consumo.