Testamento (d. civ.) (Old Testament)

Atto che permette a taluno di disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Con questo atto mortis causa, si determina la sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore.
Il negozio giuridico è unilaterale, non recettizio, revocabile, unipersonale e formale.
L’art. 591 c.c. stabilisce che in caso di incapacità il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse nel periodo di cinque anni.
Il testamento presenta un contenuto patrimoniale nel quale indicare i soggetti destinatari dei beni a titolo universale e attribuire uno o più legati, ed un contenuto atipico.
Infatti in esso si può designare un tutore, si può riconoscere un figlio naturale, riabilitare l’indegno, nominare l’esecutore testamentario.
Il testamento può avere diverse forme(art. 48 L. 218/95).
Il testamento congiuntivo è fatto da due o più persone nel medesimo atto, unico ed inscindibile, pertanto non possono essere identificate le disposizioni che provengono dai singoli testatori. Esso è vietato dal nostro ordinamento.
Il testamento olografo è redatto, datato e sottoscritto personalmente dal testatore. In tal caso è necessaria l’autografia e ha valore di scrittura privata.
Il testamento pubblico è redatto con le richieste formalità da un notaio alla presenza di testimoni e viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Ha pertanto valore di atto pubblico.
Il testamento reciproco permette a due soggetti di istituirsi, nel medesimo testamento reciprocamente erede o legatario l’uno dell’altro.
Esso è vietato dalla legge (art. 589 c.c.), in quanto contrasta con l’autonomia e l’unipersonalità del testamento.
Il testamento segreto associa i vantaggi di quello olografo e pubblico.
Esso consiste nella consegna di una scheda con le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve redigendone verbale e la conserva tra i suoi atti.
Il testamento speciale avviene in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.), viaggio in mare o in aereo (artt. 611 e 616 c.c.), situazione di guerra (art. 617 c.c.).
Essi perdono efficacia decorsi 3 mesi dal ritorno alla situazione normale.
La Revoca del testamento è sancita dall’art. 679 c.c.
La revoca può essere:
1) espressa se avviene mediante una dichiarazione contenuta in un nuovo testamento o in un atto pubblico;
2) tacita se il nuovo testamento annulla le disposizioni precedenti con esso incompatibili;
3) presunta se il testamento olografo viene distrutto, lacerato o cancellato.

CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)

CIPE [Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica]
[via XX settembre 97, 00187 Roma; tel. 06/47611]

È il più importante dei Comitati interministeriali oggi esistenti. L’istituzione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (v.) ha comportato il riordino delle competenze del CIPE; ad esso pertanto sono attribuiti i seguenti compiti:
— definire le linee di politica economica (v.) da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
— definire gli indirizzi generali per promuovere lo sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e verificarne l’attuazione;
— svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo generale in materia di intese istituzionali di programma e di programmazione negoziata;
— rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base dell’efficacia degli interventi realizzati;
— definire le linee guida ed i principi comuni per le authorities (v.) che regolano le public utilities

Trattamento di fine rapporto (t.f.r.) (d. lav.) (Termination indemnities)

Si tratta dell’indennità retributiva che viene data al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
L’art. 2120 c.c., regola questo capitolo.
Esso si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota corrispondente alla retribuzione annua, divisa per 13,5.
Tale cifra con esclusione della quota maturata nell’anno, è rivalutato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno.
Viene applicato un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
E’ possibile ottenere una disponibilità anticipata del TFR.
Questo è possbile al lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore. La quota richiesta non deve superare il 70% della somma totale.
Il lavoratore deve però dimostrare di averne bisogno per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari e per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (Corte Cost. 142/1991), per spese da sostenere durante i periodi di congedo per assistenza ai figli e durante i congedi per formazione (D.Lgs. 151/2001 e L. 53/2000).
L’anticipazione può avvenire una sola volta nel corso del rapporto e viene detratta dal TFR.
IN caso di insolvenza del datore di lavoro o dissesto dell’impresa comunque vi è un Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.