CENELEC (Comité Européen de Normalisation Èlectrotechnique – Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettronica)

CENELEC [Comité Européen de Normalisation Èlectrotechnique – Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettronica]
[rue de Stassart, 35, B – 1050, Bruxelles; tel. (2) 5196871; fax (2) 5196919 – internet: www.cenelec.be]

Comitato istituito nel 1983 dalla Commissione europea con il compito di creare un sistema unico di norme tecniche comunitarie in campo elettronico.
Il CENELEC, composto da tecnici specializzati provenienti sia dagli Stati membri sia dai paesi facenti parte dell’EFTA (v.), provvede a pubblicare:
— un Catalogo, annuale, sulle norme europee per la produzione di componenti e materiali elettronici;
— un Rapporto dettagliato sul programma di lavoro dal comitato, pubblicato a marzo ed aggiornato a settembre.
Il CENELEC è formato:
— dall’Assemblea generale, che costituisce il più alto livello della struttura e che ha il compito di assumere ogni decisione riguardo l’attività del comitato;
— dal Consiglio di amministrazione, formato da otto funzionari il cui compito è quello di assicurare che vengono rispettate le decisioni dell’Assemblea;
— dal Consiglio tecnico, composto da un rappresentante di ogni comitato tecnico nazionale, cui spetta il coordinamento del lavoro dei Comitati tecnici, dei Sottocomitati tecnici dei Gruppi di lavoro e di una speciale Unità operativa.
Il CENELEC, così come il CEN (v.), nell’elaborazione delle norme tecniche tiene conto dei lavori dell’Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO).

Stupefacenti (produzione, traffico e detenzione illecita) (d. pen.) (Narcotics (production, trafficking and illegal detention))

L’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti) stabilisce che chiunque, senza l’autorizzazione prevista dalle legge, coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, sia punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
E’ prevista la stessa pena per chiunque, senza l’autorizzazione, importi, esporti, acquisti, riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che siano superiori per quantità ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, o che sembrino destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope superiori al quantitativo prescritto.
Se l’individuo è autorizzato a detenere sostanze stupefacenti ma illecitamente cede, mette o procura che altri mettano in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle apposite tabelle, viene punito.
Quando i fatti sono di lieve entità, vengono applicate le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
Se il fatto viene realizzato da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

Certificato di deposito (Certificate of deposit)

Titolo trasferibile, emesso da una banca e rappresentativo di un deposito a scadenza vincolata. I tassi del titolo dipendono dalla scadenza del deposito per cui quelli con durata più lunga hanno tassi più elevati. Ad ogni modo le banche possono differenziare il tasso anche in funzione dell’importo.
Il certificato di deposito può essere nominativo o al portatore e garantisce interessi superiori a quelli del conto corrente bancario. La durata può variare da 3 a 18 mesi (per il certificato a breve) e tra i 18 e i 60 (per quello a medio termine).
Peculiarità del certificato di deposito è la difficoltà che si incontra quando il risparmiatore desidera un rimborso anticipato, poiché manca un mercato dei certificati di deposito, in caso di smobilizzo è necessario rivolgersi alla banca che riacquista il certificato a condizioni non proprio vantaggiose per il risparmiatore.
Dal punto di vista fiscale, per le emissioni con data successiva al 20-6-1996, il certificato di deposito è sottoposto a ritenuta con aliquota pari al 27%, indipendentemente dalla sua durata.
Il certificato di deposito può essere:
— ordinario a tasso fisso, in cui c’è un rendimento fisso e costante per tutta la durata dell’investimento e ciò permette al sottoscrittore di incassare un ammontare prefissato di interessi alla fine di ciascun anno;
— a tasso indicizzato al rendimento delle obbligazioni e alla lira interbancaria: hanno una durata compresa tra i 18 e i 60 mesi con tasso variabile, che viene rivisto trimestralmente in base all’andamento del tasso interbancario (v.) oppure al rendimento effettivo lordo dei titoli obbligazionari soggetti ad imposta;
— a tasso indicizzato al rendimento delle obbligazioni e dei Bot a 12 mesi: è un certificato a medio e lungo termine con tasso di interesse che viene rivisto ogni mese in funzione del rendimento medio dei BOT a 12 mesi, oppure del rendimento effettivo lordo dei titoli obbligazionari soggetti ad imposta.