Ricorso in carenza

artt. 232 e 233 Trattato CE

Nel caso in cui il comportamento delle istituzioni abbia rilievo sotto il profilo omissivo, si parla di ricorso in carenza, che consiste nella constatazione, da parte della Corte di Giustizia, della omissione di atti dovuti da parte delle istituzioni che a ciò erano tenute.
Sono soggetti legittimati a ricorrere: gli Stati membri, le istituzioni, diverse da quella imputata di carenza, nonché le persone fisiche e giuridiche se l’atto le riguarda direttamente e se non si tratti di raccomandazioni (v.) o pareri (v.).
Nel novero dei legittimati attivi è inclusa anche la BCE (v.), limitatamente ai ricorsi in settori che rientrano nella sua competenza o siano stati proposti contro la stessa.
L’innovazione concerne anche i legittimati passivi, tra i quali è stato incluso formalmente il Parlamento europeo, prima genericamente compreso tra le altre istituzioni della Comunità.
Prima di adire la Corte occorre che l’istituzione carente sia messa in mora e che per due mesi non abbia preso posizione: entro i due mesi successivi il ricorrente può rivolgersi alla Corte.
Se la Corte dichiara contraria al trattato l’astensione dell’istituzione comunitaria, quest’ultima ha l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza. Contro l’inosservanza di tale obbligo potrà solo esperirsi un nuovo ricorso ai sensi dell’art. 232 del Trattato.

Unione politica europea

Con questo termine si vuole indicare la cooperazione politica fra gli Stati membri della Unione europea.
Il settore politico militare e quello sociale sono da sempre stati dei punti di maggiore debolezza del processo di integrazione europeo.
I singoli stati infatti consideravano tale settore di riservato dominio.
Inizialmente, dopo la seconda guerra mondiale, fu redatto il trattato che prevedeva l’istituzione di una Comunità europea di difesa contro l’egemonia della nazione tedesca.
Questa idea falli’ subito, venendo superata dalla NATO, l’unica organizzazione di difesa militare dell’Europa occidentale.
Successivamente il trattato di Maastricht ha previsto disposizioni specifiche per avviare una politica estera e di sicurezza comune rivalutando l’UEO.

UAMI [Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno]

L’UAMI è un’agenzia comunitaria che agisce dal 1996.
Essa si occupa della gestione e registrazione dei marchi comunitari, dei disegni e modelli. E’ un ente autonomo sul piano giuridico, amministrativo e finanziario.
Il suo presidente vien eletto dal consiglio è ha un mandato di massimo 5 anni.
Egli si fa affiancare nello svolgimento dei suoi compiti, dal consiglio di amministrazione e dal comitato di bilancio.
Il tribunale di primo grado e la corte di Giustizia sono deputati al controllo dell’UAMI.

Televisione senza frontiere

Direttiva 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE; Direttiva 30 giugno 1997 n. 97/36/CE
Si tratta di una direttiva entrata in vigore nel 1991 che riguarda la libertà di diffusione delle trasmissioni televisive negli stati membri.
Essa ha armonizzato le legislazioni nazionali e ha rimosso gli ostacoli per la ricezione delle trasmisisoni televisive degli altri stati.
Sono ammesse delle deroghe solo in alcune condizioni e sotto controllo della commmissione.
Tale televisione ha anche l’obiettivo di creare nuovi talenti oltre che professioni nel settore culturale-cinematografico.
E’ stata disciplinata la pubblicità, vietando gli spot pubblicitari di determinate categorie di prodotti (medicinali, sigarette e altri prodotti di tabacco).
Devono essere stabilite delle regole precise nel settore delle sponsorizzazioni per il finanziamento dei programmi televisivi