Trattati di adesione

Si tratta di accordi internazionali tra gli Stati richiedenti l’adesione all’Unione europea e gli Stati contraenti del trattato originario.
I trattati di adesione non prevedono le condizioni per l’ammissione o gli adattamenti ai trattati istitutivi che questa rende necessari (esempio: numero dei membri degli organi, elenchi di prodotti, tariffa doganale comune etc.).
Essi sono presenti nell’Atto relativo alle condizioni d’adesione.

Troika

Troika art. 18 Trattato sull’Unione

Si tratta di una triade di persone che gestiscono il potere, come per i triumvirati romani.
Esso inidica in ambito comunitario, l’organo cui è affidata la rappresentanza esterna dell’Unione.
Essa era in passato costituita dal ministro degli esteri dello Stato cioè il presidente di turno del Consiglio, dal suo predecessore e dal successore designato.
Quest’organizzazione non permetteva la continuità all’azione in materia di politica estera.
Con il trattato di Amsterdam venne istituito l’Alto rappresentante per la PESC che svolge le sue funzioni in via continuativa

Servizio di interesse economico generale

artt. 16 e 86 Trattato CE
Attività economica che permette di realizzare obblighi di servizio pubblico in funzione di un interesse generale
Tale termine viene anche usato nell’art. 86 del Trattato CE, paragrafo 2, per quanto attiene al settore della concorrenza. Le imprese incaricate della gestione di un interesse economico generale sono sottoposte alle norme del Trattato CE, ed alle regole sulla concorrenza.
A determinate imprese vengono pertanto riconosciuti dei diritti speciali od esclusivi o diritti di proprietà pubblica, di una finalità di interesse economico generale.
Il trattato di Amsterdam riconosce anche l’importanza dei servizi di interesse economico generale, nel nuovo articolo 16, sottolineando il loro ruolo nell’ambito dei valori comuni dell’Unione e nella promozione della coesione sociale e territoriale.
La Dichiarazione interpretativa n.13, nell’atto finale del Trattato di Amsterdam, si limita a sottolineare la necessità di applicare le disposizioni dell’art. 16, in modo da rispettare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, i principi della parità di trattamento, della qualità e continuità dei servizi.

SNO Spese Non Obbligatorie

art. 272 Trattato CE; artt. 12 e 32 Accordo interistituzionale 6 maggio 1999

Sono le spese presenti nel bilancio comunitario individuate per esclusione dal Consiglio, dopo aver determinato quelle obbligatorie.
In esse rientrano le uscite della Comunità volte a finanziare i fondi europei diversi dal FEOGA. Le spese non obbligatorie costituiscono circa il 30-35% delle uscite della Comunità.
Il trattato CE ha stabilito un tetto per queste spese detto massimo di aumento.
Esso varia di anno in anno, in base alle variazioni del volume del prodotto nazionale lordo della Comunità, del costo della vita e della variazione media dei bilanci degli Stati membri.