Accusàtio suspècti tutòris [Accusa del tutore sospetto]

Si tratta di un procedimento penale di azione popolare realizzato per la rimozione del tutore testamentario che avesse agito con dolo in danno del pupillus.
L’esercizio dell’accusatio suspecti da parte di un qualsiasi cittadino, comportava la nomina, da parte del magistrato, di un nuovo tutore.
In mancanza di dolo, quando il tutore era stato solo negligente, poteva essere applicata la postulàtio suspècti tutòris, che comportava lo stesso la rimozione del tutore, ma non era infamante.

Adòptio (Adozione)

Con questo procedimento si trasferiva la patria potestas su un filius da un pater ad altro pater.
essa si divideva in due specie:
1)l’adoptio in senso stretto
2) l’adrogàtio .
L’adoptio in senso stretto significava l’adozione di un filius familias, cioè di un soggetto già sottoposto alla potestà del suo pater familias originario.
La procedura era la seguente:
prima l’adottando veniva sottratto alla patria potèstas del pater originario con tre successive vendite;
Poi in un secondo momento, il soggetto, liberato, veniva posto in mancìpio presso il pater o anche presso un terzo;
Quindi egli veniva assegnato dall’adottante e, se non vi era opposizione di quello che lo aveva in mancipio.
Pertanto l’adottato usciva dalla famiglia originaria, perdendo ogni rapporto di parentela ed ogni diritto e dovere nei suoi confronti.
Egli acquistava rapporti di parentela e relativi diritti e doveri nei confronti della famiglia dell’adottante.
Il diritto giustinianeo ha distinto:
L’adoptio plena o piena, compiuta nei riguardi del filius in potestate di un proprio discendente in linea femminile.
L’adoptio minus quam plena o meno che piena non compiuta dall’ascendente.
Esso non comporta né l’acquisto della patria potestas sull’adottando, né la perdita dei diritti successori di questo nei confronti della sua famiglia d’origine

Affèctio (affezione)

Letteralmente significa fedeltà;
L’espressione è adoperata per indicare l’intenso vincolo che caratterizza alcuni negozi giuridici.
L’Affectio societàtis è il vincolo che lega i singoli soci alla società, in un rapporto di intensa collaborazione e reciproca interdipendenza di interessi e fini;
L’Affectio maritàlis, in diritto romano, si presentava nel matrimonium insieme alla coabitazione e avveniva per concorso della volontà dei coniugi.
Il giurista Modestino riferisce che, in presenza di una consuetudine di vita tra due persone di sesso diverso, l’affectio maritalis e, quindi, l’esistenza del matrimonium, si presumevano fino a prova contraria.