Aureliano (imp. 270-275 d.C.)

Fu imperatore degli Illirici, di origine balcanica.
Esalto’ il potere imperiale, difese i confini e ricostruì l’unità del territorio imperiale.
Impose ad alcune categorie di lavoratori come i panettieri, artigiani, addetti ad attività marittime di trasmettere il mestiere di padre in figlio.
Nel 275 d.C. mori’ per mano di una congiura militare e si aprì un periodo di lotte.

Bèllum [lett. “guerra”]

Il Bellum interrompeva le relazioni di amicitia e di hospitium .
Il Bellum richiedeva una giusta causa.
La sua dichiarazione prevedeva delle formalità rituali: un Feziale contestava allo straniero l’ingiustizia compiuta e intimava a porvi riparo entro un termine.
Quando lo straniero non rispondeva all’ingiustizia ,il comizio centuriato deliberava lo stato di Bellum.
Il Bellum poteva essere interrotto con la tregua temporanea o definitiva
In caso di resa , Roma disponeva della comunità straniera, eliminandola o riducendola in prigionia.
La resa del popolo straniero si aveva anche quando non vie era guerra.

Bonorum distràctio [Distrazione di beni]

Bonorum distràctio: particolare forma di esecuzione forzata cui si ricorreva in casi particolari. A differenza della bonorum venditio, tale procedimento non era infamante e consentiva al debitore di vendere alla spicciolata i propri beni, onde evitare la totale rovina economica, fino a completo soddisfacimento dei crediti.
Bonorum sèctio: procedimento esecutivo simile alla bonorum venditio, relativo a crediti dello Stato verso i privati. I beni dell’obbligato venivano venduti in blocco ad un bonorum sèctor, che ne acquistava il domìnium ex iùre Quirìtium.
Il bonorum sector, a sua volta, aveva l’opportunità di rivendere singolarmente ciascun bene (sectio), ricavandone un proprio guadagno.
Bonòrum vendìtio: procedimento esecutivo avente ad oggetto il patrimonio del debitore irrimediabilmente insolvente (“fallito”). Vi erano sottoposti non solo coloro che avevano già subìto una mìssio in possessiònem cautelativa, ma anche il de cùius ed il càpitis deminùtus che non avessero lasciato eredi.
I beni patrimoniali del debitore erano venduti in blocco all’incanto a chi, tra i creditori, avesse offerto il pagamento della più alta percentuale di crediti.
A tale procedimento conseguiva l’infamia per il debitore.