Caio Gracco Sempronio

Uomo politico, vissuto nel II sec. a.C. (154-121), fratello di Tiberio Gracco , ne continuò l’opera riformatrice.
Oltre alla sempre sentita questione agraria, (—) affrontò problemi di vario ordine:
— l’assegnazione di terre agli Italici;
— l’emanazione di leggi per l’amministrazione delle province;
— l’emanazione di leggi giudiziarie.
Di notevole rilievo fu anche la lex frumentaria, che previde la distribuzione mensile di una quantità di grano a prezzo più basso di quello di mercato a favore della popolazione proletaria di sesso maschile appartenente alla città di Roma [vedi frumentatiònes].

Càput [Persona]

Il termine significava, letteralmente, testa e, per traslato, individuo; in ordine alla condizione dell’individuo, si distingueva, in particolare, tra:
— (—) servile (individuo di condizione servile);
— (—) liberum (individuo libero).
In senso tecnico il termine esprimeva l’appartenenza di un soggetto ad una categoria di persone (uomini liberi, cittadini, membri della familia): veniva usato solo nell’espressione càpitis deminùtio [vedi] che, in diritto romano classico, indicava il cambiamento della posizione giuridica di un soggetto.
Solo in diritto postclassico e giustinianeo, il termine (—) assunse un significato che adombrava l’idea moderna della capacità giuridica (si ritenne, ad es., che lo schiavo nullum caput habet, ossia non ha capacità).

Casum sèntit dèbitor [Il caso fortuito grava sul debitore]

Principio fondamentale in tema di responsabilità contrattuale, secondo il quale le conseguenze economiche di eventi imprevisti ed imprevedibili (caso fortuito), che rendono impossibile l’adempimento di prestazioni contrattuali, gravano sul soggetto tenuto all’adempimento della prestazione; il creditore della prestazione divenuta impossibile resta, a sua volta, liberato dall’obbligo della controprestazione.

Cautio iudìcio sìsti

Garanzia prevista nel processo extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem] a carico del convenuto: serviva a garantire la sua presenza in giudizio e poteva essere avvalorata dalla presentazione di fideiussori o dalla prestazione di un giuramento.
La (—) non era necessaria quando il convenuto appartenesse a categoria altolocata (persone di ceto nobile, proprietari terrieri).