Comportamento concludente (d. civ.) (Behavior conclusive)

È tale ogni comportamento che, pur non manifestando espressamente una volontà, presuppone, o lascia presupporre, l’esistenza di una volontà, della quale, pertanto, produce gli effetti.
Il (—) deve essere univoco; talvolta è la stessa legge che a determinati comportamenti collega specifici effetti senza necessità o possibilità di provare una volontà diversa.
Il (—) rileva in tema di tutela dell’affidamento [Affidamento (tutela dell’)]; in presenza di comportamenti attivi od omissivi (es.: in alcuni casi, il silenzio) che assumono socialmente un particolare significato, si dà prevalenza non all’interna volontà di chi pone in essere quel comportamento, ma al significato obiettivo che quel comportamento assume.
In tal modo si collega un atto negoziale non alla volontà del suo autore, quanto al significato oggettivo che il suo comportamento assume in quell’ambiente sociale.

Concorso (Competition)

In caso di concorso materiale di reati [Concorso (di reati)] si applica il cumulo materiale delle pene. Il principio del cumulo materiale è mitigato dal legislatore mediante la previsione di limiti massimi oltre i quali il giudice non può andare.
Così, ai sensi dell’art. 78 c.p.:
— trattandosi di reati che importino pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, la pena da applicare non può mai essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
— i 30 anni per la reclusione;
— i 6 anni per l’arresto;
— 15.493 euro per la multa;
— 3.098 euro per l’ammenda;
— trattandosi di reati che importano pene detentive diverse, la durata della pena da applicare non può comunque superare gli anni 30; la parte di pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto.
I limiti di pena dell’art. 78 si applicano solo in caso di pluralità di pene comminate con unica sentenza o decreto. In caso di pluralità di condanne trova applicazione l’art. 80 c.p. (concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi).
La legge prevede poi delle sostituzioni quando è impossibile cumulare le varie pene da infliggere.
(—) di persone nel reato (d. pen.)
Il (—) si ha nel caso in cui una pluralità di soggetti commette un reato.
Si distingue tra due tipi di (—):
— necessario: si verifica per quei reati (detti plurisoggettivi) che, per loro natura, non possono che esser commessi da due o più persone: si pensi, ad esempio, alla rissa;
— eventuale: ricorre, invece, per la maggior parte dei reati che possono essere commessi indifferentemente da una o più persone e per i quali il concorso costituisce una mera eventualità.
Nel nostro ordinamento, la disciplina del concorso eventuale di persone è dettata dall’art. 110 c.p., il quale ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.
Tale norma svolge una funzione estensiva dell’ordinamento penale: essa, infatti, consente di punire, oltre ai concorrenti che pongono in essere la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice, anche quelli che pongono in essere azioni atipiche che, in base alla sola norma incriminatrice, non sarebbero punibili. Il concorso di persone può essere materiale (consistente nella partecipazione alla esecuzione del reato o in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato) o morale (consistente nella partecipazione alla esecuzione del reato o nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso).
Inoltre il legislatore ha previsto, malgrado il principio di pari responsabilità di tutti i concorrenti, la possibilità di graduare la responsabilità di ciascun concorrente a seconda del contributo apportato alla realizzazione del fatto criminoso, attraverso la previsione di un sistema di circostanze aggravanti ed attenuanti che si applicano specificamente al concorso (artt. 112 e 114 c.p.), oltre, beninteso, che attraverso i consueti parametri di cui all’art. 133 c.p.
Nel novero dei concorrenti possono esservi anche persone non imputabili o non punibili, purchè forniscano un contributo (commissivo od omissivo) alla realizzazione dell’evento, e sussista in ciascuno la volontà di cooperare nel reato.
L’elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato risulta dalla somma di due precise volontà, e cioè:
— la volontà di realizzare il reato (cd. dolo del fatto tipico monosoggettivo);
— la volontà di realizzarlo insieme ad altro o ad altri (cd. dolo di concorso).
Sempre con riferimento all’elemento soggettivo, si pone il problema della ammissibilità di un concorso a titolo diverso tra i vari partecipi, e più precisamente di:
— un concorso doloso in delitto colposo (es. Tizio, notando che Caio e Sempronio, suoi nemici, stanno maneggiando negligentemente alcune armi ritenute scariche, ne sostituisce una con altra carica, così provocando la morte di uno dei due): la sua configurabilità è ammessa da chi ritiene che la posizione di ciascun concorrente sia autonoma, mentre è esclusa da chi ritiene necessariamente interdipendenti le posizioni dei concorrenti e, quindi, nega l’imputabilità del medesimo fatto a titoli soggettivi diversi;
— un concorso colposo in delitto doloso: per la dottrina e la giurisprudenza dominanti deve senz’altro escludersi per la mancanza di una norma che, in ossequio al principio sancito nel secondo comma dell’art. 42, lo preveda (l’art. 113 prevede, infatti, il solo concorso doloso nel delitto colposo); in senso contrario in alcune pronunce si è affermata la configurabilità non ostandovi l’art. 42 che, riferendosi alla parte speciale del codice, non interessa le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 c.p.
Un’ipotesi particolare di (—) è quella del c.d. concorso anomalo (o aberratio delicti concorsuale), disciplinata dall’art. 116 c.p. a norma del quale, quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
Nel (—) secondo la prevalente giurisprudenza per aversi desistenza volontaria non basta il semplice abbandono o l’interruzione dell’azione criminosa, ma è necessario evitare la realizzazione concorsuale della condotta o, quantomeno, instaurare un processo causale che elimini le conseguenze del proprio apporto.
(—) di reati (d. pen.)
Il (—) si verifica quando un soggetto viola più volte la legge penale, ed è quindi chiamato a rispondere di più reati.
Si distingue tra:
— concorso materiale: si ha quando l’agente pone in essere più reati con una pluralità di azioni od omissioni (es.: Tizio prima ruba, poi rapina, poi uccide);
— concorso formale: ricorre, invece, quando i vari reati vengono realizzati con una sola azione od omissione (es.: Tizio con una sola frase ingiuria contemporaneamente più persone).
Il (—), sia materiale che formale, può essere:
— omogeneo, quando con una o più azioni od omissioni vengano commesse più violazioni della medesima disposizione di legge;
— eterogeneo, quando con una o più azioni od omissioni si violino diverse disposizioni di legge.
Per la disciplina del concorso di reati, sono concepibili in astratto tre sistemi:
— l’assorbimento, in virtù del quale si applica solo la pena prevista per il reato più grave;
— il cumulo materiale, per il quale si applicano tante pene quanti sono i reati commessi;
— il cumulo giuridico, per il quale si applica la pena prevista per il reato più grave, aumentata proporzionalmente alla gravità delle pene previste per gli altri reati: la pena complessiva risulta però inferiore al cumulo materiale.
Il codice penale, nel disciplinare il concorso materiale, ha adottato il sistema del cumulo materiale delle pene [Concorso (di pene)], pur se con opportuni temperamenti consistenti nella fissazione di limiti massimi di pena (artt. 78 e 79 c.p.). La disciplina dettata dal codice penale per il concorso materiale di reati si applica sia nel caso che una stessa persona debba essere condannata per più fatti, sia nel caso che dopo una condanna si debba giudicare la stessa persona per un altro reato anteriore o posteriore, sia nel caso che contro la stessa persona debbano eseguirsi più condanne (artt. 71 e 80 c.p.).
Il codice Rocco prevedeva anche per il concorso formale il cumulo materiale delle pene, ma il D.L. 99/74, conv. nella L. 220/74, ha introdotto il sistema del cumulo giuridico, in virtù del quale il concorso formale è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
Peraltro, sia in caso di concorso formale che di reato continuato la pena, in tal modo determinata, non potrà mai essere superiore a quella che sarebbe applicabile in base al cumulo materiale delle pene stabilite per i reati in concorso formale o in continuazione. Tale regola generale trova conferma nel co. 4 dell’art. 81 (neointrodotto dalla L. 5-12-2005, n. 251, nota come legge ex Cirielli), previsione nella quale si precisa che, nel caso in cui i reati avvinti dal vincolo della continuazione col più grave o in concorso formale siano commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva reiterata, l’incremento sanzionatorio non potrà essere comunque inferiore ad un limite minimo, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Il concorso materiale non ha una rilevanza specifica quale autonomo istituto di diritto sostanziale, se non nella forma del reato continuato, ipotesi particolare di concorso materiale di reati uniti dalla medesimezza del disegno criminoso e punito con il sistema del cumulo giuridico.
(—) di responsabilità (d. civ.)
Si verifica quando il medesimo fatto integra sia gli estremi di un illecito contrattuale che extracontrattuale [Responsabilità].
L’obbligazione risarcitoria ha, pertanto, una duplice fonte: la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale.
I (—) contrattuali ed extracontrattuali agevolano il creditore, in quanto questi ha la possibilità di scegliere alternativamente l’azione di responsabilità che meglio lo tutela. Infatti, la responsabilità extracontrattuale gli permette di conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali e di quelli prevedibili ed imprevedibili, mentre egli può far valere la responsabilità contrattuale quando quella extracontrattuale sia prescritta.
Un’ipotesi frequente di (—) si verifica nel contratto di trasporto di persone [Trasporto (Contratto di)], ove la lesione imputabile alla persona integra sia gli estremi di un illecito contrattuale che extracontrattuale.
(—) pubblico (d. amm.)
È il sistema che consente ai cittadini italiani (nonché agli italiani non appartenenti alla Repubblica, ex art. 51 Cost.) di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici.
È il modo ordinario di accesso al pubblico impiego [Impiego (pubblico)], previsto direttamente dalla Costituzione (art. 97), salvi i casi espressamente indicati dalla legge.
La Costituzione, in particolare, dopo aver disposto in linea generale che alle pubbliche amministrazioni si accede mediante (—), impone nello specifico tale procedura per l’assegnazione di borse di studio e per la nomina dei magistrati, e ciò per garantire non solo la selezione di soggetti capaci e meritevoli, ma soprattutto l’indipendenza e l’autonomia delle persone assunte rispetto agli organi di governo dell’Amministrazione.
La legge di riforma del pubblico impiego (D.Lgs. 29/1993) all’art. 36, ora confluito nel D.Lgs. 165/2001 (art. 35) ribadisce la validità della procedura concorsuale per l’assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche; tuttavia ammette l’esistenza di un sistema misto, per cui eccezionalmente è consentito il ricorso a forme di accesso extraconcorsuale rappresentate dall’assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti a categorie protette e dall’assunzione mediante liste di collocamento del personale di professionalità di basso contenuto e complessità, per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.
Quanto ai principi generali che presiedono all’espletamento del (—), l’art. 353 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che il (—) deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione;
b) modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti a realizzare forme di preselezione;
c) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
d) rispetto delle pari opportunità;
e) decentramento delle procedure di reclutamento;
f) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali.
Il D.Lgs. 29/1993 (abrogato dal D.Lgs. 165/2001) aveva introdotto il sistema del concorso unico, per assicurare un controllo unitario sul reclutamento del personale, ma la L. 59/1997 ha abrogato le norme che lo prevedevano, per cui ciascuna amministrazione statale potrà attivarsi autonomamente per l’assunzione del personale occorrente.

Conflitti (Conflict)

I (—) possono interessare i poteri dello Stato, cioè gli organi i cui atti e comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei rispettivi poteri. L’art. 134 Cost. attribuisce alla Corte Costituzionale il compito di giudicare sui (—) tra poteri dello Stato.
Il giudizio dinanzi alla Corte può essere originato sia dalla rivendicazione di competenze che si ritengono usurpate da altri, sia dalla denuncia del cattivo uso delle attribuzioni altrui che intralcia il pieno esercizio delle proprie competenze.
I (—) tra i poteri dello Stato vanno distinti sia da quelli tra la P.A. e l’autorità giudiziaria (artt. 41 e 368 c.p.c.), che, esaurendosi in questioni di giurisdizione, vanno risolti dalle Sezioni Unite della Cassazione dietro esperimento del regolamento di giurisdizione, sia dai conflitti amministrativi, che, intercorrendo tra organi di una stessa amministrazione, vanno risolti dal superiore gerarchico o, in caso di sua mancanza, dall’autorità cui tale potere, caso per caso, sia conferito dalla legge.
I (—) possono inoltre sorgere tra Stato e Regioni e fra Regioni quando siano violate norme della Costituzione o di leggi Costituzionali.
(—) di competenza (d. amm.; d. proc. gen.)
Si ha conflitto quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria potestà di conoscere una determinata questione o materia, ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto.
I conflitti possono, quindi, essere:
— positivi, quando due (o più) autorità affermano la propria potestà di conoscere della questione;
— negativi, quando invece tutte le autorità negano tale loro potestà;
— reali, quando le autorità si siano già pronunciate circa l’appartenenza o meno ad esse della potestà di conoscere la questione;
— virtuali, quando vi sia solo la possibilità che si determinino tali pronunce.
A seconda poi del potere cui appartengono le autorità in conflitto possono aversi le seguenti specie di conflitti:
— di attribuzione tra poteri dello Stato diversi;
— di giurisdizione, che intervengono tra due o più giudici appartenenti a giurisdizioni diverse;
— di competenza, quando le autorità appartengono allo stesso potere o allo stesso ordine giurisdizionale (es.: conflitto fra due giudici ordinari come Giudice di pace e Tribunale, conflitto tra due T.A.R., conflitti tra Prefetto e Sindaco etc.).
I (—) fra organi amministrativi possono sorgere:
— fra organi investiti della medesima funzione amministrativa (conflitti interni);
— fra organi, o autorità, investiti di funzioni amministrative diverse (conflitti esterni).
La soluzione dei conflitti può sempre avvenire in due momenti diversi: in via preventiva e diretta, ad opera di un organo amministrativo gerarchicamente superiore [Gerarchia (Rapporto di)], a ciò designato dalla legge o dagli stessi organi interessati; in via successiva e indiretta, mediante i rimedi previsti dalla giustizia amministrativa, e cioè impugnando gli atti emanati in presenza del vizio di incompetenza.
In ambito processuale si ha conflitto quando due o più giudici affermano o negano, contemporaneamente, la propria potestà di conoscere una determinata questione o materia, ovvero quando esiste la sola possibilità che sorga tale contrasto.
Il rimedio principale per la risoluzione dei (—) è il regolamento di competenza. Le parti, tuttavia, possono utilizzare anche gli ordinari mezzi di impugnazione, però solo se il giudice abbia pronunciato sentenza oltre che sulla competenza anche sul merito.
(—) di giurisdizione (d. proc. gen.)
Si hanno nel caso in cui due o più giudici appartenenti a diverse giurisdizioni contemporaneamente affermano o negano (conflitti positivi o negativi) di avere il potere di decidere una determinata controversia (es. giudice ordinario e giudice militare).
Per tali conflitti si applica la medesima disciplina prevista per i conflitti di competenza, cui si rinvia integralmente.
(—) di interessi (d. civ., d.com.)
Si distinguono due ipotesi di (—):
— nella rappresentanza: si ha quando il rappresentante, che è tenuto ad agire nell’interesse del rappresentato (art. 1388 c.c.), utilizza il potere conferitogli per realizzare, al contrario, l’interesse proprio o di un terzo. In tal caso, il contratto concluso dal rappresentante in (—) è annullabile [Annullamento] su istanza del dominus negotii, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 1394 c.c.).
Secondo parte della dottrina non è sufficiente che il conflitto sia meramente potenziale, ma è necessario che effettivamente il rappresentante abbia abusato dei poteri conferitigli, in danno del dominus ed in favore del terzo;
— nelle società: si ha quando il socio o l’amministratore hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, interesse che non possono realizzare se non sacrificando quello societario (artt. 2373 e 2391 c.c.).
Il D.Lgs. 6/2003, recante riforma delle società di capitali, in vigore dall’1-1-2004, è intervenuto sulla disciplina del (—), riformulando gli artt. 2373 e 2391 c.c. Il nuovo art. 2373 c.c. sul (—) del socio non presenta particolari innovazioni; cambia, invece, la disciplina del (—) degli amministratori, limitandosi l’obbligo di astensione ai soli amministratori delegati e prevedendosi, negli altri casi, il rimedio dell’impugnativa della deliberazione.
(—) di interessi delle cariche istituzionali (d. pubbl.)
Situazione che si verifica quando un soggetto ricopre una carica istituzionale che comporta l’obbligo di adottare decisioni destinate a incidere in maniera sostanziale sull’assetto economico del Paese e, contemporaneamente, detiene anche un rilevante potere economico, in particolare in settori delicati come quello delle telecomunicazioni e soggetti ad un regime di concessione da parte dello Stato; ciò comporta la possibilità di un abuso a fini personali della carica istituzionale ricoperta tanto nell’ipotesi in cui tale decisione sia adottata per favorire interessi personali quanto per danneggiare eventuali concorrenti.
In altri Stati la problematica del (—) è stata da tempo affrontata e risolta attraverso disposizioni costituzionali o legislative, che impongono al soggetto titolare di cariche pubbliche di procedere ad una netta separazione tra gli interessi personali economici e l’esercizio di una carica pubblica.
In Italia il tema del (—) si è posto concretamente nel 1994, quando, in seguito alla vittoria elettorale del centro-destra, la carica di Presidente del Consiglio fu assunta da Silvio Berlusconi, proprietario di società che operano nel settore delle telecomunicazioni.
La materia è oggi disciplinata dalla L. 215/2004, che stabilisce che i titolari delle cariche di governo debbono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. La legge si applica al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai sottosegretari di Stato, ai Commissari straordinari del Governo. Secondo il provvedimento sussiste situazione di conflitto di interessi quando il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, o omette un atto dovuto, che ha un’incidenza specifica e preferenziale sul suo patrimonio o su quello dei congiunti (art. 3).
Vengono definite le ipotesi di incompatibilità. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può (art. 2):
— ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e di amministratore di enti locali;
— ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
— ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
— esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati;
— esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
— esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
Gli incarichi e le funzioni indicati cessano dalla data del relativo giuramento e comunque dell’effettiva assunzione della carica.
All’Autorità garante della concorrenza e del mercato [Autorità amministrative indipendenti] è affidata la vigilanza sugli atti del Governo in relazione ad eventuali (—). Nel caso di imprese editoriali la competenza a vigilare è affidata all’Autorità garante per le telecomunicazioni (artt. 6-7), che può sanzionare le imprese secondo quanto previsto dalla legge sulla par condicio.

Contenzioso tributario (d. trib.) (Tax Litigation)

È la giurisdizione speciale esercitata dalle Commissioni tributarie, alle quali è affidato l’esame di tutte le controversie di natura fiscale.
La materia, precedentemente regolata dal D.P.R. 636/1972, è stata oggetto di profonda revisione ad opera dei D.Lgs. 545 e 546 del dicembre 1992 emanati in attuazione della legge delega 413/1991.
Tali decreti hanno disciplinato l’ordinamento interno delle Commissioni tributarie e il nuovo processo tributario.
La riforma è entrata in funzione dal 1 aprile 1996, in concomitanza con l’insediamento delle nuove commissioni.
Le parti del processo tributario sono:
— il ricorrente, cioè il cittadino che si rivolge alla P.A. per ottenere la rimozione di atti ritenuti illegittimi;
— l’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate o l’ente locale o il Concessionario della riscossione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanto l’atto richiesto.
Il ricorso tributario inizia con la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
Il ricorso, da proporsi entro 60 giorni dalla data di notificazione alla controparte, può essere presentato per le controversie che riguardano tributi di ogni genere e specie, inclusi quelli regionali, provinciali e comunali.
Riguardo agli atti, è possibile presentare ricorso contro:
— l’avviso di accertamento e di liquidazione dell’imposta;
— il provvedimento che irroga le sanzioni;
— il ruolo la cartella di pagamento;
— l’avviso di mora;
— gli atti relativi alle operazioni catastali;
— il rifiuto di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi non dovuti;
— ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.
Le parti in giudizio diverse dall’amministrazione finanziaria o dall’ente locale devono essere assistite da un difensore abilitato (salvo il caso di ricorsi per ammontare inferiore a 2.582,28 euro). Per evitare costi troppo elevati per i meno abbienti è assicurato nei loro confronti il patrocinio a spese dello Stato.
Contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale il soccombente può ricorrere:
— alla Commissione tributaria regionale competente;
— in Cassazione per motivi di legittimità;
— in revocazione per le sentenze non ulteriormente impugnabili o non impugnate.