L’attività di controllo interno delle società è volta essenzialmente a vigilare sul corretto e regolare andamento della gestione.
La riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003) ha, infatti, disposto, anche in relazione alle società non quotate, la separazione della funzione contabile, ora spettante normalmente ad un revisore esterno, da quella di vigilanza sull’amministrazione, circoscrivendo quest’ultima al controllo in ordine:
— all’osservanza della legge e dello statuto;
— al rispetto dei principi di corretta amministrazione e all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Nella S.p.a. e nella S.a.p.a.
L’attività di controllo in questi tipi di società, prima che intervenisse la riforma del 2003, era affidata esclusivamente al collegio sindacale.
Con la previsione dei diversi sistemi di governance (art. 2380) cui le società possono accedere, le funzioni di controllo interno sono affidate al collegio sindacale esclusivamente nel sistema di amministrazione tradizionale.
Per le società che optano per il sistema organizzativo dualistico la funzione di controllo è esercitata, invece, dal consiglio di sorveglianza.
Infine, nelle società che adottano il sistema organizzativo monistico la funzione di controllo spetta al comitato per il controllo sulla gestione.
Nella S.r.l.
L’attività di controllo interno della società è affidata al collegio sindacale o ad un revisore esterno, che possono sempre essere previsti nello statuto.
La nomina del collegio sindacale diviene invece obbligatoria nelle ipotesi specificamente previste dall’art. 2477.
Categoria: Glossario
Corrispondenza (Correspondence)
L’art. 15 Cost. tutela la libertà e la segretezza dell’espressione e della comunicazione del pensiero, sancendo l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
A garanzia di questa libertà la Costituzione ha previsto la riserva di giurisdizione, in quanto la sua limitazione può avvenire solo con un atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge.
Il codice penale appronta una dettagliata tutela (artt. 616-619 c.p.), volta a garantire la libertà di (—).
Violazione, sottrazione e soppressione di (—) (d. pen.)
Commette tale delitto chi prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta; chi distrugge o sopprime, in tutto o in parte, corrispondenza a lui non diretta e infine chi, dopo aver compiuto uno dei fatti su indicati, senza giusta causa rivela in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza (artt. 616 ss. c.p.).
Tale delitto rientra tra quelli contro l’inviolabilità dei segreti, in particolare di quello contenuto nella corrispondenza intendendosi per tale ogni forma di comunicazione di idee, di sentimenti, di propositi o di notizie contenuta in lettere, messaggi telegrafici, telefonici o telematici svolgentesi tra due persone determinate in modo diverso dalla conversazione in presenza.
Pena: per le prime tre ipotesi reclusione fino ad 1 anno e nella multa da euro 30 a euro 516; per la quarta reclusione fino a tre anni.
Cross-examination (interrogatorio incrociato) (d. proc. pen.)
Si tratta di un istituto processuale che consiste nell’esame delle parti e dei testimoni direttamente sia da parte del pubblico ministero che del difensore che ha chiesto l’esame.
L’esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici e sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte o quelle che tendono a suggerire le risposte.
Durante l’esame, il giudice cura che questo sia condotto senza ledere il rispetto della persona ed interviene per assicurare la pertinenza della domanda, la genuinità della risposta, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni. Quando viene sottoposto all’esame un minore, le domande sono fatte dal presidente su proposta delle parti.
Tale cautela mira ad evitare al minore il trauma di domande poste con troppa aggressività e cinismo dalle parti. In tali casi, se vi è richiesta di parte, può farsi luogo all’audizione protetta, con le modalità previste dall’art. 398, co. 5bis, c.p.p.
Ragione sociale (d. comm.) (Name)
La (—) costituisce l’elemento di identificazione delle società di persone [Società].
Alla (—) si applica l’art. 2564 c.c., relativo alla modificazione della ditta.
(—) della società semplice
La funzione della (—) per la società semplice è duplice:
— funzione di ditta della società di persone: rappresenta, cioè, il nome con il quale la società svolge attività economica;
— funzione identificatrice della società come tale, indipendentemente dall’attività economica, allo stesso modo in cui il nome identifica la persona fisica.
Quanto alla formazione della (—) si applicano gli artt. 2292 e 2314 c.c.: essa deve contenere il nome di uno o più soci, esclusi quelli che per patto sociale non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali.
(—) della società in nome collettivo
La società agisce sotto una (—) costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (art. 2292 c.c.).
La società può conservare nella (—) il nome del socio receduto o defunto, se costui o i suoi eredi vi consentano (cd. ragione sociale derivata).
La (—) deve essere indicata nell’atto costitutivo (art. 2295 c.c.). La mancanza o l’irregolarità della ragione sociale comporta l’impossibilità per la società di iscriversi nel registro delle imprese.
(—) della società in accomandita semplice
La società agisce sotto una (—) costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione del rapporto sociale (art. 2314 c.c.). La mancata indicazione del rapporto sociale rende irregolare la (—) e da essa consegue l’impossibilità di iscrizione nel registro delle imprese (per altra dottrina deriverebbe soltanto la perdita del beneficio della limitazione di responsabilità per gli accomandanti).
La legge vieta l’inclusione del nome dell’accomandante nella (—).
L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella (—), risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Per le società per azioni [Denominazione (sociale)].