È il rimedio apprestato contro i provvedimenti del giudice (consistenti in ordinanze e decreti) emessi sia nel processo di cognizione che in quello di esecuzione nonché nel procedimento di volontaria giurisdizione.
I provvedimenti adottati in base al (—) generalmente non sono impugnabili in Cassazione dato che non sono suscettibili di acquisire l’efficacia di cosa giudicata.
(—) contro i provvedimenti cautelari
Il reclamo va proposto ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento (art. 669terdecies c.p.c.) e costituisce una vera e propria impugnazione dell’ordinanza con cui viene concesso o negato il provvedimento. La previsione che possa essere oggetto di reclamo non solo il provvedimento di accoglimento ma anche di rigetto è stato introdotto dal cd. decreto competitività (D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005), che è intervenuto altresì sul termine entro il quale il (—) è proposto: infatti dall’entrata in vigore della nuova disposizione (12-9-2005) è previsto un ampliamento a 15 giorni (finora era previsto un termine di 10 giorni dalla notificazione dell’ordinanza).
Il relativo procedimento si svolge in camera di consiglio (artt. 737, 738 e 739 c.p.c.).
Il (—) si propone:
— al Collegio, contro i provvedimenti del giudice singolo del Tribunale, del quale Collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento;
— ad altra Sezione della Corte di appello o, in mancanza, alla Corte di appello più vicina, contro i provvedimenti emanati dalla Corte di appello.
Il giudice del (—), convocate le parti, pronuncia, non oltre 20 giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile, con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il presidente dell’organo collegiale investito del (—), quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di una congrua cauzione.
(—) dello status di figlio legittimo [azione di]
È l’azione mediante la quale il figlio che si ritenga legittimo, ma che non abbia conseguito il relativo status, reclama la propria qualità di discendente legittimo.
Colui che, tuttavia, risulti essere figlio legittimo di altre persone, non può reclamare tale stato rispetto a persone diverse, se non nel caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato (art. 239 c.c.).
Tale azione è imprescrittibile.
Categoria: Glossario
Relatività del contratto (principio della) (d. civ.) (Relativity of the (principle of))
Secondo questa teoria il contratto spiega i suoi effetti solo nei confronti delle parti.
Esiste anche l’intangibilità della sfera giuridica individuale, che non può essere modificata da atti negoziali altrui.
Secondo l’ ordinamento di oggi tale regola permette l’autonomia contrattuale.
Il contratto è un autoregolamento di privati interessi, che permette ai soggetti di disporre della propria sfera personale e patrimoniale. Il contratto quindi ha efficacia solo rispetto alle parti.
La regola della relatività del contratto permette di tutelare la libertà dei soggetti che stipulano il cntratto ma anche di un terzo.
Attività di secondo livello (Activities of the second level)
Sono titoli di debito ed altri valori mobiliari che possono presentare le controparti come garanzia di operazioni di finanziamento del SEBC.
Esistono anche delle attività di primo livello.
Contrariamente a queste ultime esse non possono essere presentate in ogni operazione e i loro criteri di ammissibilità sono indicati dalle singole Banche centrali nazionali, su indicazione della BCE.
Restituzione (Return)
Azione che permette di ottenere la restituzione di una cosa da chi la possiede o detiene, qualora il titolo del possesso o della detenzione venga meno.
In procedura penale il termine sta ad indicare una certa attività che deve essere compiuta entro un determinato termine altrimenti decade.
Se l’attività viene omessa (art 175 c.p.p.) il pubblico ministero , le parti private e i defensori sono restituiti nel termine stabilito altrimenti avviene la decadenza, se provano di aver potuto ottemperare al termine per causa di forza maggiore o caso fortuito.