Ciclo delle scorte (Cycle stocks)

Fluttuazioni nel livello delle scorte (v.) determinate dall’andamento delle vendite e degli ordini di un’impresa.
Lo studio dell’andamento delle scorte costituisce un utile strumento per conoscere in via anticipata delle informazioni riguardo la fase del ciclo economico (v.) che si sta per affrontare. Ciò è possibile in quanto esiste uno stretto legame tra scorte e volume di attività. Più precisamente ogni impresa cerca di mantenere un rapporto ottimale (generalmente misurato in percentuale) tra riserva di magazzino e volume delle vendite. Così ad esempio, se le vendite sono costanti nel tempo le scorte verranno detenute sempre nella stessa quantità. Al contrario, se cioè le vendite si riducono o aumentano improvvisamente, il rapporto scorte/vendite risulterà squilibrato. In particolare se le vendite si riducono, le scorte eccederanno il livello ottimale; nel caso in cui, invece, la domanda aumenti, il livello delle scorte risulterà inferiore a quello ottimale.
In definitiva, dunque, si può affermare che l’analisi dell’andamento delle scorte può indicare, con un certo anticipo, se si va incontro ad una fase di recesso o di recupero dell’economia.

Testimonianza (Witness)

Si tratta di una narrazione effettuata dinanzi al giudice e sotto giuramento, di fatti importanti per il giudizio in corso.
Essa non è ammessa nelle seguenti condizioni:
1) per provare contratti di valore superiore a due euro e cinquantotto centesimi, a meno che il giudice non la ritenga opportuna, in base alla qualità delle parti, alla natura del contratto e di ogni altra circostanza;
2) per provare patti anteriori, contemporanei o successivi ad un accordo scritto;
3) per provare un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem o ad substantiam.
E’ ammessa la testimonianza se vi è un principio di prova scritta o se la parte si è trovata nell’impossibilità morale e materiale di procurarsi una prova scritta o se la parte ha perduto, senza colpa, il documento.
Quando viene richiesta la prova per iscritto o la forma scritta la prova per testi può ammettersi solo in caso di perdita incolpevole del documento.
Il giudice istruttore, con ordinanza, ammette la prova testimoniale.
I testimoni, a questo punto, hanno l’obbligo di comparire dinnanzi al G.I., di prestare giuramento e di farsi identificare.
E’ incapace a testimoniare chi ha nella causa un interesse che potrebbe legittimare un suo intervento in giudizio.
I parenti più stretti cosi’ come i minori di anni 14 possono testimoniare.
Chi può far valere il segreto professionale può astenersi dalla testimonianza, cosi’ come per il segreto d’ufficio e per il segreto di Stato.
testimonianza nel processo penale (d. proc. pen.) è una narrazione di fatti determinanti per il giudizio in corso.
Essa riguarda la formazione della prova e quindi trova la sua sede naturale nell’istruzione dibattimentale (artt. 497 ss. c.p.p.) e nell’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.), sede di formazione anticipata della prova.
Durante le indagini preliminari e nell’udienza preliminare, non finalizzate alla formazione della prova, la persona informata dei fatti rende informazioni utili ai fini delle indagini e della decisione del G.I.P. ma non testimonianza.
Fanno parte della testimnianza fatti determinati e specifici e non apprezzamenti personali o voci correnti.
Il testimone deve essere a conoscenza in maniera diretta dei fatti da lui affermat.
La testimonianza indiretta, serve come mezzo per individuare nuove fonti di prova e per acquisirle.
La testimonianza indiretta è inutilizzabile se le persone non vengono chiamate a deporre, a meno che l’esame del testimone diventi impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
Diventa impossibile fare una testimonianza se:
1) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria vengono esaminati ma non sentiti come testimoni;
2) la parte civile può testimoniare, ma il giudice deve valutare le sue dichiarazioni con particolare rigore;
3) Il giudice o PM o ausiliario o difensore con funzione difensive dell’investigazione in questione non possono testimoniare.
Si possono astenere i prossimi congiunti dell’imputato a meno che non siano state offese dal reato(art. 199 c.p.p.) e i soggetti tenuti al segreto professionale, d’ufficio o di Stato.

CIPES (Comitato Interministeriale per la Politica Economica Estera)

Compito di questo Comitato interministeriale (v.), soppresso dalla L. 537/93, era quello di indirizzare la politica del commercio estero e tutte le iniziative di natura economica rivolte verso l’estero.
Il CIPES svolgeva qualsiasi funzione legata alle attività economiche italiane all’estero. Per la definizione del soppresso comitato e per il riordino della relativa disciplina, il legislatore ha provveduto con D.P.R. 373/94.

Trattativa privata (d. amm.) (Treaty)

Si tratta di un procedimento nel quale l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse quali devono essere i termini del contratto.
La trattativa privata permette un ampio margine operativo all’amministrazione.
Pertanto è necessario un quadro normativo per assicurare la trasparenza e la correttezza delle procedure.
Secondo l’art. 41 R.D. 827/1924, essa è ammessa nei seguenti casi:
1) quando le gare vanno deserte, o si hanno fondati motivi per ritenere che andrebbero deserte;
2) quando si acquistano strumenti di precisione che possono essere forniti solamente da una ditta altamente specializzata;
3) quando si acquistano cose prodotte con la garanzia della privativa industriale;
4) quando si fanno contratti di locazione per uffici statali;
5) quando l’inizio dei lavori sia urgente e non possa attendere l’espletamento della procedura del pubblico incanto;
6) quando speciali circostanze consigliano la contrattazione a trattativa privata.