Documento diplomatico contenente il riassunto del giuramento, che all’atto della costituzione di un comune [vedi Comune medievale] veniva scambiato reciprocamente tra il capo del comune da un lato ed i cittadini dall’altro.
Categoria: Glossario
Camera dei fasci e delle corporazioni
Organo collegiale istituito dal regime fascista [vedi Fascismo] nel gennaio del 1939, in sostituzione della Camera dei deputati.
La nascita dello Stato corporativo fascista nel 1934 [vedi Corporativismo] e l’istituzione di 22 corporazioni determinò il superamento delle rappresentanze politiche del vecchio liberalismo e condusse alla sostituzione di esse con le rappresentanze delle categorie economiche che comunque non erano elette democraticamente dalla base, ma autoritativamente imposte dai vertici.
La (—) era formata dai componenti del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista [vedi Gran Consiglio del Fascismo] e da quelli del Consiglio Nazionale delle Corporazioni [vedi]. In essa, per evitare spiacevoli sorprese di eventuali franchi tiratori erano previste solo le votazioni in modo palese e, di frequente, per acclamazione e ciò praticamente esautorava di ogni autonomia decisionale l’assemblea
Capitolazione
Termine che nel diritto medievale indicava determinati atti di concessione di privilegi promulgati dagli imperatori a favore di ristrette categorie di sudditi.
Nel 1516 Capitolazioni furono definite, nel linguaggio diplomatico, le convenzioni stipulate tra il Sovrano di Francia Francesco I e l’Impero Ottomano, secondo cui agli stranieri residenti in Turchia e negli Stati barbareschi, posti sotto la protezione della Francia, dovevano essere riconosciuti alcuni privilegi fiscali e giudiziari quali, ad esempio, il diritto di essere giudicati dai tribunali consolari dei Paesi d’origine.
La ratio di questo istituto era la necessità di difendere i sudditi dei paesi più potenti da potenziali vessazioni esercitate nei loro confronti dalle autorità (ritenute meno evolute) degli Stati ospitanti.
Il nome e l’istituzione della (—) è rimasto in vigore fino al XIX secolo in molti Stati orientali (Turchia, Egitto, Giappone, Cina) a favore di Stati europei che occupavano parte del territorio dello Stato ospitante
Carta del lavoro
Documento non legislativo approvato il 21 aprile 1927 dal Gran Consiglio del Fascismo [vedi], dopo studi, discussioni e deliberazioni cui partecipò attivamente Mussolini. Essa segna la nascita ufficiale dello Stato corporativo fascista [vedi Corporativismo] che, successivamente emanò la legge 13 dicembre 1928, contenente disposizioni per la sua attuazione.
La (—) consta di trenta dichiarazioni, disciplinanti i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. Tali dichiarazioni sono divise in quattro capi: Dello Stato corporativo e della sua organizzazione; Del contrattto collettivo di lavoro e delle garanzie del lavoro; Degli Uffici di collocamento; Della previdenza, dell’assistenza dell’educazione e dell’istruzione.
Le principali dichiarazioni della (—) sono le seguenti: la Nazione è una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista. Il lavoro, sotto qualsiasi forma è un dovere sociale; solo a questo titolo è tutelato dallo Stato: suo fine non è soltanto il benessere dei produttori, ma anche lo sviluppo della potenza della Nazione. L’organizzazione professionale o sindacale è libera, ma solo il sindacato riconosciuto e controllato dallo Stato rappresenta legalmente tutta la categoria di datori o di lavoratori per cui è costituito. L’intervento dello Stato nella produzione ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata, e può assumere la forma del controllo, dell’incoraggiamento e della gestione diretta. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà fra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione. Il prestatore d’opera (tecnico, impiegato od operaio), è un collaboratore attivo dell’impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro