Cawarfidae

(Consuetudini)

Nel linguaggio dei Longobardi [vedi] erano le consuetudini [vedi Consuetudine] orali di ciascuna stirpe, formatesi soprattutto in campo giudiziario ed approvate dall’assemblea degli uomini liberi.
Il primo re longobardo che diede vita ad una raccolta scritta di (—), che vennero in tal modo sottratte all’incertezza della tradizione orale, fu Rotari [vedi] con il suo Editto [vedi Editto di Rotari].
Seguirono Grimoaldo [vedi], che nell’Editto pubblicato nel 668 presentò le (—) come la sostanza della normativa edittale, di cui il re si dichiarava tutore e garante, e Liutprando [vedi], nei cui Editti [vedi Editti di Liutprando], tuttavia, si assiste ad una assimilazione e fusione delle (—) con le consuetudini romane

Cittadinanza

Termine che nel suo significato più ampio e generico definisce la condizione giuridica di chi fa parte di uno Stato. In un’accezione più ristretta, invece, indica la condizione giuridica di un insieme di persone appartenenti ad uno Stato e che in esso sono titolari di particolari diritti ed obblighi.
Nel diritto romano l’appartenenza alla città di Roma veniva indicata col termine civitas. Proprio soltanto dei cittadini (cives) era lo status civitatis. Fatti costitutivi della cittadinanza romana erano:
— la nascita ex iusto matrimonio tra due romani (al momento del concepimento);
— la nascita ex iusto matrimonio tra un cittadino romano (almeno al momento del concepimento) ed una straniera munita di capacità matrimoniale (conubium);
— la nascita ex iusto matrimonio da madre romana al momento del parto;
— la naturalizzazione concessa dagli organi di governo della res publica a singoli stranieri (cd. civitatis donatio);
— l’affrancazione del servo secondo le forme del ius civile (cd. manumissio iusta ac legitima).
In origine, si parlò di cìvitas Quirìtium, per indicare il nucleo arcaico di tribù (Ràmnes, Tìties, Lùceres) che diede origine alla città di Roma; la Civitas Quiritaria era concepita come comunità di patres familiarum (Quirìtes) e trovò la sua massima espressione nell’assemblea dei patres, più tardi denominata Senatus. Quest’ultimo eleggeva un rex vitalizio, che era il capo politico e religioso della civitas.
In questa prima fase, l’ordinamento giuridico della civitas era costituito dagli accordi federatizi (o fœdera) intervenuti tra i capi delle gèntes [vedi Gens] all’atto dell’aggregazione, dalle deliberazioni (o lèges) proclamate davanti ai comìtia, nonché dai mòres maiòrum, cioè dalle consuetudini formatesi allo scopo di regolare la pacifica convivenza tra le familiae. La violazione dei fœdera, delle leges, dei mores maiorum era considerata nèfas: costituiva, cioè, un illecito che comportava l’ira dei nùmina (cioè delle divinità) e permetteva ad uno qualsiasi dei membri della comunità di ristabilire l’ordine sociale, uccidendo lo stesso responsabile (in caso di dichiarazione di sacèrtas del colpevole).
Con la dominazione etrusca (VII secolo a.C.) la Civitas Quiritària subì un forte sviluppo militare ad opera della potente gens Tarquinia e, poiché i Quiriti erano appena sufficienti a formare la cavalleria, per integrare la fanteria si fece leva sulle famiglie contadine stanziate nei dintorni della città.
I fanti del nuovo exèrcitus centuriàtus non erano, dunque, Quirites, ma una massa eterogenea, una plebs, che finì con il contrapporsi ai Quirites o patrìcii.
La fine della Civitas Quiritaria fu il frutto della rivoluzione plebea, che terminò con l’emanazione delle leges Licìniae Sèxtiae (367 a.C.), le quali affidarono il comando delloStato a due praetores-consules, uno dei quali poteva anche essere plebeo.
Per effetto della rivoluzione plebea, la Civitas Quiritaria perse il suo originario valore, rilevando unicamente quale elemento distintivo tra gentes originarie di Roma e popoli soggetti al potere politico-militare dell’Urbe.
La civitas costituì privilegio di volta in volta concesso quale ricompensa per benemerenze o servigi particolari resi a Roma, finché, nel 212 d.C., la civitas fu concessa dalla Constitùtio Antoniniana [vedi Editto di Caracalla], in blocco, a tutti gli abitanti dell’impero che fossero organizzati in comunità cittadine.
Le capacità più caratteristiche del civis Romanus erano il ius honorum, il ius suffragii e, nel campo del diritto privato, il ius conubii e il ius commercii.
Nell’età medievale la definizione dei diritti pubblici spettanti all’individuo era fortemente influenzata dallo status libertatis. Presso i Longobardi [vedi], ad esempio, soltanto gli arimanni [vedi Arimanno] si trovavano in una condizione giuridica equiparabile a quella dei cives optimo iure. Ad essi erano attribuiti numerosi diritti pubblici che ai coloni, agli aldi [vedi Aldio] ed ai liberi livellari erano negati: la partecipazione alle assemblee generali (placiti), la designazione del rex e di taluni ufficiali e, soprattutto, la prestazione del servizio militare.
Inoltre, caratteristica peculiare della condizione giuridica dell’aldio era il rapporto di mundio [vedi] che lo legava ad un signore, di cui contemporaneamente godeva della tutela e sottostava all’autorità. Ciò, impedendo qualsiasi partecipazione ai diritti pubblici, implicitamente portava all’esclusione della cittadinanza. Con l’avvento del feudalesimo [vedi] il vincolo personale finì col prevalere non soltanto sullo status civitatis, ma anche sulla sudditanza. Quest’ultima, in una società caratterizzata da una molteplicità di ordinamenti autonomi, assunse sfumature molteplici, perché implicava il sovrapporsi di diversi vincoli con diversi organismi politici, subordinati gerarchicamente l’uno all’altro.
Nel comune medievale [vedi] cittadini optimo iure erano in origine i singoli individui o classi di persone (le più agiate o forti politicamente) che avevano partecipato al patto giurato. Dal contractus cittadinaticus avevano origine la cittadinanza ed i conseguenti diritti ed obblighi.
L’affermarsi delle Signorie [vedi] e dei Principati [vedi] vide confluire tutti i diritti politici nella figura del princeps ed il singolo individuo fu nuovamente relegato entro lo status della sudditanza.
Fu solo con la Rivoluzione francese [vedi] che il termine cittadino implicò per la prima volta la partecipazione alla vita politica in una dimensione ben più ampia di quella meramente locale del singolo centro urbano.
Oggi, con l’entrata in vigore del trattato sull’Unione europea del 1992, accanto alla cittadinanza dello Stato di residenza si aggiunge anche una cittadinanza europea, attribuita a tutti coloro che sono cittadini di uno Stato dell’Unione Europea.
I diritti attribuiti al cittadino europeo sono:
— la libertà di circolare e soggiornare nel territorio di ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea;
— il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali dello Stato in cui si risiede;
— il diritto di proporre petizioni al Parlamento europeo;
— il diritto di rivolgersi al Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica riguardanti casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie;
— la possibilità di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro dell’Unione, qualora si trovi in uno Stato terzo in cui non esiste una rappresentanza del proprio Paese.
Tali diritti non costituiscono un numerus clausus, ma sono suscettibili di integrazione grazie ad una clausola evolutiva che consente al Consiglio dell’Unione Europea di adottare all’unanimità disposizioni intese ad ampliare l’elencazione dei diritti predetti, raccomandandone l’osservanza agli Stati membri, in conformità delle rispettive norme naziona

Codice di procedura penale del 1913

Rifacimento del codice di procedura penale del 1865 [vedi].
Il lavoro di redazione fu affidato ad una commissione nominata con R.D. 3 ottobre 1898 e inizialmente procedette a rilento. Nel 1905 e nel 1911 si ebbero due progetti dai quali, una volta esaminati e riveduti da commissioni parlamentari e di coordinamento, scaturì il testo definitivo, pubblicato il 1° marzo 1913 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1914.
Il (—) era diviso in quattro libri (disposizioni generali, istruzione, giudizio, esecuzione e procedimenti speciali) ed era costituito da 653 articoli. Rispetto al codice del 1865, vi era un aumento della competenza del pretore, la distinzione tra istruzione formale e sommaria, un coordinamento più rigoroso tra azione civile e penale, la limitazione del numero dei difensori, l’intervento della difesa nei principali atti istruttori, la deliberazione del verdetto dei giurati in udienza.
Leggi complementari al (—) erano i RR.DD. 5 ottobre 1913, nn. 1176, 1177 e 1178, contenente le norme di attuazione e di coordinamento e le disposizioni transitorie, le disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice e le norme regolamentari per il casellario giudiziale

Collezione greca delle Novelle

Raccolta giuridica, originariamente comprendente tutte le Novelle [vedi Novellae Constitutiones] di Giustiniano I [vedi] nella versione originale (quelle latine in lingua latina e quelle greche in lingua greca).
Quando la (—) giunse in Italia a seguito della caduta dell’impero romano d’Occidente (476) riportava, tuttavia, esclusivamente le Novelle in lingua greca, in quanto quelle latine, ormai non più comprese a Bisanzio, erano state tralasciate o sostituite da estratti in lingua greca.