Captive factoring [factoring finalizzato]

È un tipo di factoring attuato da un’impresa di factor operante nell’ambito di un gruppo societario di grandi dimensioni che solitamente svolge attività industriale.
Nel concreto, l’impresa di factor anticipa il pagamento delle fatture dei fornitori del gruppo (smobilizzando così i crediti) e finanzia i clienti del gruppo stesso.
In tal modo essa guadagna in entrambi i tipi di operazione e, nello stesso tempo, intrattiene rapporti particolarmente stretti con clienti e fornitori.

Cassa di compensazione e garanzia

Si tratta di una società per azioni (v.) che ha il compito di garantire il buon esito e la compensazione dei contratti uniformi (v. Contratti di Borsa uniformi) a termine, dei contratti stipulati in Borsa (v.) e nel mercato ristretto (v.), delle operazioni svolte sul mercato secondario (v.) dei titoli di Stato (v. MTS).
Coloro che aderiscono alla Cassa di compensazione e garanzia sono divisi in tre categorie: generali, individuali ed indiretti. Tutti gli aderenti devono comunicare gli estremi e la controparte di ogni operazione alla Cassa, che provvede a registrarli, a seconda dei casi, su un conto proprio o su un conto terzi.
Alla fine di ogni giornata di contrattazione la Cassa comunica ad ogni aderente l’importo dei margini iniziali dovuti a garanzia ed a fronte di ogni operazione posta in essere, a meno che l’operazione non abbia determinato la chiusura di posizioni contrattuali già esistenti.
Ai sensi dell’art. 70 del T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98), le funzioni di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati (v. Contratti derivati) effettuate nei mercati regolamentati (v.) sono svolte dalla Cassa di compensazione e garanzia, che diventa controparte di ciascun contraente per ogni contratto uniforme a termine concluso.
Con tale intervento diretto, essa svolge il ruolo di clearing house (v.) assicurando l’immediata compensazione e la chiusura delle diverse posizioni di segno opposto, ed assumendosi il rischio di eventuali inadempimenti di una delle controparti.
La vigilanza sulla Cassa è esercitata dalla CONSOB (v.) e dalla Banca d’Italia (v.). Inoltre la Cassa esercita le attività connesse e strumentali alle funzioni svolte ed ha la facoltà di aderire ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani ed esteri