Fu istituita con il trattato firmato a Parigi il 18-4-1951 da sei paesi (Francia, Germania Federale, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) con lo scopo di porre fine all’antagonismo franco-tedesco e sviluppare la produzione del carbone e dell’acciaio creando un mercato comune (v.) senza ostacoli alle frontiere e senza impedimenti alla libera concorrenza. A tal fine, il trattato istitutivo prevedeva una Alta Autorità (cui era affidato non solo il potere esecutivo ma anche quello normativo), una Corte di Giustizia (potere giurisdizionale), una Assemblea con poteri consultivi e di controllo politico. Con il Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi (8 aprile 1965) è stato previsto un unico Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee e un’unica Commissione delle Comunità Europee che sostituisce l’Alta Autorità. Alla CECA hanno aderito anche Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Svezia e Finlandia.
Il Trattato istitutivo della CECA scadrà nel 2002
Categoria: Glossario
Certificato di deposito in valuta
È un certificato di deposito (v.) emesso in valuta estera.
Le sue caratteristiche principali non si discostano da quelle esaminate a proposito dei certificati in lire a parte:
— il taglio minimo, che è diverso a seconda della valuta prescelta, in modo da corrispondere comunque al controvalore di circa 10 milioni di lire italiane;
— il tasso di interesse che varia in relazione alla valuta nella quale il certificato è emesso;
— la valuta dell’operazione, che corrisponde al secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’operazione è stata disposta.
Il regime fiscale è uguale a quello dei certificati di deposito ordinari.
Chiusura contrattazioni
Ultima fase giornaliera delle negoziazioni di Borsa: alle ore 17,00 viene bloccato l’inserimento delle proposte di acquisto o di vendita nel circuito telematico e viene definito il prezzo di riferimento della seduta. Tale prezzo serve come base di confronto alla quale riferire il prezzo teorico di apertura calcolato il giorno successivo nella fase di preapertura
CIF [Cost Insurance and Freight]
Clausola contrattuale con la quale il venditore si accolla il costo della merce (cost), l’assicurazione (insurance), che nel caso di perimento della stessa è a vantaggio del compratore, ed il trasporto (freight).
L’adozione della clausola CIF si traduce, ovviamente, in un diverso prezzo contrattuale.