Benefìcium [Beneficio]

Termine usato nella giurisprudenza romana. Esso indica i provvedimenti legislativi o equiparati riguardo a casi singoli o persone determinate.
I beneficia erano favorevoli al destinatario e riguardavano alcune categorie di persone.
Esistevano anche i privilegia sfavorevoli.
Tutti i beneficia di una categoria costituivano il nome di iùs.
Il termine beneficium indica anche la condizione di favore in cui si trova un soggetto rispetto ad altri.

Bonòrum èmptor [compratore dei beni]

Nella bonorum venditio il Bonòrum èmptor era il soggetto che acquistava l’intero complesso dei beni di un debitore insolvente, subentrando nei diritti del debitore e obbligandosi a pagare a tutti i creditori una percentuale dei crediti.
La successione era a titolo universale iùre honoràrio inter vivos.
Il domìnium ex iùre Quirìtium si acquistava per effetto del decorso del tempus ad usucapiònem.
Il possesso dei beni acquistati era tutelato con l’esercizio dell’àctio Serviàna e dell’actio Rutiliàna.

Calceus e Caliga

Calzari romani mutuati nella forma e nella foggia dai greci.
Il calceus era una scarpa aperta utilizzata in città, il cui colore variava a seconda del rango di chi la indossava.
I senatori, in particolare, calzavano un calceus ornato di corno d’avvio.
La caliga, invece, era una scarpa chiusa indossata prevalentemente dai soldati o in campagna: di essa faceva uso costante l’imperatore Caligola [vedi], successore di Tiberio (37-41 d.c.) che da essa prese il nomignolo.