Clausola caratteristica, ma non necessaria della sànctio [vedi lex], con la quale si sanciva espressamente l’invalidità di ogni disposizione contrastante con i principi fondamentali del iùs civile [vedi].
Categoria: Glossario
Casus fortuìtus [Caso fortuito; cfr. art. 1218 c.c.]
Il (—) era una causa di esclusione della responsabilità per inadempimento contrattuale.
Nell’ambito del (—), (che si riteneva ricomprendesse anche la c.d. vis màior (cui resisti non pòtest) [vedi], cioè la forza maggiore) rientravano:
— eventi naturali (terremoto, inondazione);
— fatti giuridici (si pensi, ad es., al sopravvenire di una normativa giuridica che dichiarasse res extra commèrcium [vedi] la cosa oggetto della prestazione del debitore, rendendo impossibile l’adempimento);
— fatti commessi da un terzo (si pensi, ad es., alla fuga dello schiavo che il debitore doveva consegnare al creditore).
Se l’inadempimento di un’obbligazione era stato determinato dal (—), il debitore era esonerato da responsabilità, a meno che non avesse volontariamente assunto il rischio.
In taluni contratti, ad eccezione della regola generale dianzi illustrata, il (—) non esonerava il debitore da responsabilità: è il caso, ad es., del commodàtum [vedi] e del recèptum nautàrum [vedi].
Càutio Muciàna [cfr. art. 639 c.c.]
Istituto introdotto in diritto romano su impulso del giurista Q. Mucio Scevola [vedi]: consisteva nella concessione al beneficiario di un legato [vedi legatum] sotto condizione [vedi condìcio] risolutiva potestativa negativa dell’immediato godimento delle attribuzioni patrimoniali ricevute. Il soggetto beneficiato doveva, però, prestare una garanzia, detta (—), per la restituzione di quanto ricevuto nel caso si fosse verificato l’evento dedotto negativamente in condizione.
Un esempio chiarirà il concetto: in presenza di un legato cui era apposta la condizione “se non sarai stato eletto magistrato”, non sarebbe stato possibile accertare il verificarsi o meno della condizione stessa se non dopo la morte del legatario (che non avrebbe mai, quindi, potuto trarre vantaggio dal legato). Per evitare ciò, si consentì che il legatario acquistasse subito la disponibilità della cosa legata, purché promettesse mediante stipulatio [vedi] la restitutio nel caso in cui la condizione risolutiva si fosse verificata.
L’istituto è previsto e disciplinato nell’ordinamento vigente, all’art. 639 e ss. c.c.
Certa verba (Some verba)
Espressioni orali, precise ed inderogabili, la cui pronuncia caratterizzava i negozi verbali.
Si ricorreva ai (—) per:
— la costituzione, modificazione, estinzione dei rapporti obbligatori;
— le disposizioni di ultima volontà nei testamenta per æs et libram [vedi testamentum per aes et lìbram].
Il negozio verbale più importante fu la stipulatio [vedi].