Era l’accordo con cui due o più soggetti in lite potevano far decidere una o più controversie ad un terzo, l’arbiter [vedi], dando inizio ad un arbitratus [vedi].
Il (—) si concretava in reciproche stipulazioni [vedi stipulatio] con cui le parti si obbligavano l’una verso l’altra al pagamento di una penale in caso di mancata accettazione o in caso di mancata osservanza della decisione arbitrale.
Il (—) conteneva le indicazioni relative alle modalità del giudizio e, ovviamente, gli elementi necessari alla ricostruzione della fattispecie da esaminare.
La sentenza dell’arbiter, emessa a seguito di un arbitrato, produceva, quindi, in capo al soccombente un obbligo, tutelabile con una actio ex stipulatu [vedi], la cui funzione, in definitiva, era assimilabile a quella che l’actio iudicati [vedi] svolge nel processo.
Categoria: Glossario
Condictio ex causa furtìva (Condictio former case furtiva)
Una delle condictiònes [vedi condictio] create in diritto giustinianeo per porre rimedio a casi di arricchimento ingiustificato. In particolare la (—) consentiva all’attore di chiedere la restituzione di una res già in sua proprietà, ma di cui era stato privato a seguito di furto.
Azione a difesa della proprietà (e non, dunque, penale), spettava soltanto al dòminus (non a qualunque derubato); era, altresì, esperibile anche nei confronti degli eredi del ladro.
Consiliàrii prìncipis [Consiglieri imperiali]
Consiglieri imperiali, generalmente nominati tra i giuristi di rango equestre che, a partire dalla fine del II sec. d.C. furono deputati all’esame dei casi giuridici devoluti alla cognizione del tribunale imperiale o sottoposti a quest’ultimo sotto forma di petizione [vedi consìlium principis].
Consultatio vèteris cuiùsdam iurisconsùlti [Parere di un antico giurisconsulto]
Opera di autore ignoto, compilata in Gallia verso la fine del V sec. e pubblicata, su un manoscritto, nel 1557 da Cuiacio, la (—) si presenta come una raccolta di pareri, dati da un giurista ad un avvocato, intorno ai più vari argomenti. Nell’esprimere tali pareri, il giurista si rifaceva al Codex Theodosiànus [vedi], al Codex Gregoriànus [vedi] e al Codex Hermogeniànus [vedi] oltre che alle Pauli Sententiæ.