Convèntio in mànum

La (—) consisteva nel passaggio della moglie nella potestà maritale; essa era effetto tipico del matrimonium cum manu [vedi matrimònium], il quale comportava che la mùlier sui iùris [vedi mùlier; sui iùris] (non soggetta, cioè, a potestà paterna) perdeva tutti i suoi diritti, in cui subentrava il marito (se sui iuris) o il pater familias di questi (se alieni iuris) verificandosi un fenomeno di successione a titolo universale inter vivos.
Se la moglie prima del matrimonio era, invece, alièno iuri subiècta [vedi alieni iuris], cioè soggetta a potestà, essa:
—ricadeva nella manus [vedi] maritale, se il marito era sui iuris;
— ricadeva in potestà del soggetto che esercitava potestà sul marito, se quest’ultimo era alieni iuris. La (—) della moglie alieni iuris comportava la perdita di ogni legame, anche ereditario, con la propria familia [vedi] d’origine.

Crèditor [Creditore]

Termine che designa il soggetto attivo del rapporto obbligatorio, titolare del diritto di ricevere una prestazione dalla controparte, il debitore [vedi dèbitor].
Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun soggetto è, al tempo stesso, creditore rispetto ad alcune prestazioni, e debitore rispetto ad altre prestazioni.

Culpa in vigilàndo [Colpa nella vigilanza; cfr. art. 2048 c.c.]

Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità dei soggetti, cui l’ordinamento affida il compito di sorvegliare l’agire di altri soggetti (a causa delle minorate condizioni fisiche o psichiche, o comunque, dell’incapacità di intendere e di volere di questi ultimi), per fatti illeciti commessi dai soggetti “sorvegliati”. Si pensi, ad es., alla posizione dei precettori o dei maestri nei confronti degli allievi.
I soggetti tenuti alla sorveglianza sono esonerati da ogni responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire la commissione del fatto, produttivo di danno, da parte del soggetto “sorvegliato”.