Reservàtio mèntis [Riserva mentale]

La reservatio mentis avveniva quando il soggetto voleva negoziare, senza alcuna intesa con il destinatario della dichiarazione e senza che questi fosse in grado di accorgersi della divergenza.
La sua volontà interna, non esteriorizzata, e il silenzio erano irrilevanti, dal punto di vista negoziale, in diritto romano.
L’ordinamento civile attuale prevede che la reservatio mentis non determini conseguenze, dato che è interna al dichiarante.
Pertanto il negozio giuridico è perfettamente valido ed efficace.

Satisdàtio prætòria

La Satisdatio era una cautio pretoria emessa dal pretore , rivolta alla controparte.
In base ad essa la stessa controparte era tenuta ad impegnarsi al pagamento di una somma di denaro.
Oltre alla promessa a versare il denaro del destinatario della Satisdatio, erano necessarie altre cautiones o altre garanzie di terze persone.
In questo modo si otteneva una maggiore garanzia dell’adempimento.