La figura del (—) risale, in diritto romano, all’opera creativa del iùs honoràrium [vedi]: considerato che il concepimento comportava una ragionevole probabilità di nascita di un nuovo soggetto, la giurisprudenza pretoria ritenne equo riservargli una quota di partecipazione alla bonòrum possèssio [vedi] del padre defunto, nominando per il nascituro già concepito un curatore, detto appunto (—), per conservare ed amministrare i relativi cespiti.
Categoria: Glossario
Reati ed illeciti (Reati illeciti)
Differenza tra crimina e delicta.
I crimina erano le azioni delittuose arrecate all’intera comunità. Si distinguevano dai delicta, che costituivano le offese arrecate al singolo individuo.
Crimina
Per le singole fattispecie si rinvia alla voce crimen. Erano altresì considerati reato:
— adulterium — occentatio
— stuprum — malum carmen incantàre
— lenocinium — perduellio
— incestum — stellionatus
— parricidium — alienam sègetem pellìcere
Delicta
— furtum — iniuria
— rapina — damnum iniuria datum
Figure affini ai quattro delicta classici furono:
— effusum del deiectum — sepulchrum violatum
— positum del suspensum — contumelia
— litem suam fàcere — adtemptata pudicitia
— falsum modum dìcere — infamatio
— corruptio servi
Relocàtio tacita [Proroga tacita della locazione]
Si aveva una relocàtio tacita al termine del contratto di locazione, quando il conduttore continuava il godimento del bene locato, senza l’ opposizione da parte del locatore.
Il rinnovo tacito del contratto aveva effetto fino a quando il locatore non richiedeva la consegna della cosa locata.
Il rinnovo tacito della locazione di fondi rustici era efficace fino a al compimento dell’anno agrario.
Res divìni iùris [Cose di diritto divino]
Categoria di res extra patrimònium che comprende tutte le cose create per il soddisfacimento di esigenze religiose.
Erano comprese:
1) res sacræ;
2) res sanctæ;
3) res religiosæ.