Stipulàtio àlteri

Con tale tipo di stipulatio, si creava un diritto di credito in favore di un terzo estraneo, indicato dallo stìpulans.
Essa era considerata nulla, perchè violava indirettamente un principio in materia di contratti.
In base ad esso il negozio giuridico poteva regolare soltanto i rapporti tra le parti.

Substitùtio quasi pupillàris [Sostituzione quasi pupillare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Si tratta di un tipo di substitutio herèdis, creata nel periodo giustinianeo.
In tal caso veniva nominato un erede per un discendente infermo di mente morto in tale stato.
Il sostituto otteneva i beni che l’ascendente aveva attribuito all’infermo di mente e non quei beni che quest’ultimo avesse eventualmente acquistato.

Tèmpus ad deliberandum [Tempo per decidere]

I creditori ereditari richiedevano al pretore di stabilire un tempus ad deliberandum, onde evitare che l’acquisizione del bene non tardasse.
Durante questo tempo si decideva se accettare o no l’eredità, se autorizzare la “interrogatio in iure” del “vocatus” cui veniva chiesto se fosse o non fosse erede.
Un’altra modalità per evitare ritardi nell’acquisizione del bene furono la “heredis institutio cum cretione” e la “repudiatio hereditatis” cioè la rinuncia all’acquisto ereditario.