Accordo tra imprenditori allo scopo di limitare la concorrenza attraverso una spartizione del mercato e una limitazione dei prezzi.
La stipula di tali convenzioni tra imprenditori ha trovato limiti e disciplina nel trattato CE e nella L. 287/90 [Antitrust (Normativa)].
Categoria: Glossario
Centri di servizio sociale (d. penitenz.) (Centers for social service)
I (—) per adulti, istituiti con la L. 26-7-1975, n. 354 (art. 72), sono uffici periferici del Dipartimento dellAmministrazione penitenziaria, da cui dipendono amministrativamente tramite i Provveditorati regionali, così come gli istituti di pena.
Attualmente sono 58, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Ogni (—) interviene in vario modo nel campo del trattamento penitenziario, delle misure alternative alla detenzione, dell’assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, dell’assistenza post-penitenziaria, delle misure di sicurezza e delle sanzioni sostitutive.
Gli uffici di servizio sociale per minorenni, operanti nell’ambito dei centri per la giustizia minorile (art. 42bis), hanno organizzazione e competenza autonome e sono stati costituiti presso ogni capoluogo del distretto di Corte d’Appello o di sezione di Corte d’Appello.
Circoscrizione (d. pubbl.) (District)
Parte di territorio in cui un ufficio amministrativo o un ente ha sede ed esercita i suoi poteri.
Una delle questioni più dibattute in diritto amministrativo è quella relativa alla dimensione ideale della (—) in cui gli organi periferici delle amministrazioni statali sono chiamati ad operare. Tradizionalmente, infatti, la dimensione tipo degli ambiti territoriali di competenza era quella provinciale, ritenuta sufficientemente ampia da non frammentare eccessivamente la distribuzione degli organi statali e sufficientemente ridotta da non costringere i cittadini a spostamenti defatiganti e dai costi proibitivi. A seguito dell’istituzione delle Regioni, si cominciarono a creare organi con ambiti di competenza regionale, ad esempio il Commissario del Governo. Peraltro, la dimensione regionale ha notevolmente acquistato terreno, ponendosi stabilmente accanto a quella provinciale. Anche la legge 15-3-1997, n. 59 (cd. Bassanini sul decentramento), pur manifestando un certo favor verso la dimensione regionale, invita il legislatore delegato a mantenere la dimensione provinciale degli organi a contatto diretto con i cittadini.
(—) comunale
Le (—) sono ripartizioni del territorio comunale definibili come articolazioni interne del Comune aventi una propria individualità per le caratteristiche topografiche, sociali ed economiche che le distinguono. Esse non sono dotate di personalità giuridica, non sono enti territoriali né organi del Comune.
L’art. 17 del D.Lgs. 267/2000 prevede l’obbligo, per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, e la facoltà, per i Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti, di deliberare il decentramento in (—) quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, cui possono essere affidate anche funzioni delegate. Organizzazione e funzioni della (—) sono disciplinate dallo Statuto [Statuto (comunale e provinciale)] e da apposito regolamento.
Nei Comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti lo Statuto può prevedere addirittura particolari e più penetranti forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale.
(—) elettorale
Ripartizione del territorio nazionale nella quale viene effettuata il calcolo per l’assegnazione dei seggi con la formula proporzionale [Sistemi (elettorali)].
Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio nazionale è suddiviso in 27 (—).
A seguito della riforma legislativa, attuata con L. 270/2005, che ha abolito i collegi uninominali, l’attribuzione dei seggi si realizza su base proporzionale, in ragione delle percentuali di consensi ottenuti da partiti e coalizioni su scala nazionale.
Per l’elezione del Senato della Repubblica le (—) coincidono, per espressa previsione costituzionale (art. 57), con il territorio della Regione, per cui le (—) sono 20.
Nell’ambito di ciascuna (—) l’attribuzione dei seggi si realizza su base proporzionale, in ragione delle percentuali di consensi ottenuti da partiti e coalizioni su scala regionale.
(—) estero
Si tratta di una circoscrizione elettorale nella quale sono eletti un certo numero di deputati e senatori da parte dei cittadini italiani residenti all’estero. Dopo un luogo iter parlamentare è stata istituita nel 2001 (L. Cost. 1/2001 e L. 459/2001).
I punti salienti di questa disciplina sono:
— i cittadini italiani residenti all’estero possono scegliere di votare in Italia, per la circoscrizione elettorale in cui sono iscritti, oppure di partecipare all’elezione dei rappresentanti della (—) attraverso il voto per corrispondenza, da inviare alla rappresentanza consolare dello Stato in cui risiedono;
— la (—) è suddivisa in quattro ripartizioni, vale a dire: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) America meridionale; c) America settentrionale e centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. In ciascuna ripartizione è eletto un deputato o un senatore, mentre i restanti rappresentanti sono eletti in base alla popolazione residente;
— la candidatura alla (—) è consentita soltanto agli elettori residenti e votanti nella relativa ripartizione. Al contrario gli elettori residenti all’estero non possono candidarsi in una circoscrizione del territorio nazionale (a meno che non abbiano optato per l’esercizio del diritto di voto in Italia);
— i cittadini italiani residenti all’estero possono anche partecipare alla fase di raccolta delle firme per l’indizione di un referendum abrogativo (art. 75 Cost.) e costituzionale (art. 138 Cost.).
Alla (—) sono riservati 18 seggi (12 deputati e 6 senatori).
(—) giudiziaria
Indica la sfera di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari.
Si parla di circondario per indicare la (—) propria delle Preture e dei Tribunali; di distretto per indicare la (—) propria delle Corti d’Appello.
La L. 30/1989 ha innovato relativamente alla (—) delle Preture, abolendo il mandamento, che fino a tale data rappresentava la (—) della Pretura, ed introducendo la figura della Pretura circondariale, da cui dipendono, per determinate funzioni, le altre Preture del circondario, definite sezioni staccate.
Per i cambiamenti disposti a seguito della soppressione delle Preture [Circondario].
(—) provinciale
Si tratta di forme di decentramento che possono essere attuate dalle Province al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze della popolazione.
L’art. 133 Cost. disciplina il mutamento della (—), che deve essere stabilito con legge della Repubblica, in considerazione del fatto che il territorio è elemento costitutivo della Provincia.
Collaborazione coordinata e continuativa (d. lav.) (Co-coordinated and continuous)
Fattispecie di rapporto di lavoro atipica (ora sostituita dal lavoro a progetto dal D.Lgs. 276/03, c.d. legge Biagi: caratterizzata dalla continuità, dalla coordinazione con l’organizzazione lavorativa del committente, dalla collaborazione all’attività di questi e dalla prevalenza del lavoro personale.
Le prestazioni di lavoro svolte nella forma della (—) sono state individuate dalla dottrina nella parasubordinazione, termine che indica la natura ibrida di tali rapporti di lavoro, di natura autonoma dal punto di vista tecnicogiuridico, ma molto vicina al lavoro subordinato dal punto di vista socio-economico (si riscontra frequentemente una forte dipendenza del lavoratore parasubordinato dal committente).
A far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003 (24 ottobre 2003), i rapporti di (—) possono essere instaurati solo nella forma del lavoro a progetto con l’obbligo di ricondurre l’attività lavorativa che il collaboratore deve svolgere ad uno specifico progetto o programma di lavoro: esiste quindi un divieto di (—) generiche (mancata individuazione di un progetto) e indeterminate nei tratti essenziali (durata del rapporto, pause, diritto del collaboratore etc.).
Qualora si dovesse contravvenire a tale divieto, scatterebbe una presunzione di subordinazione sì che il rapporto di lavoro sarebbe considerato come di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, salvo prova contraria fornita in giudizio dal committente.
Non tutti i rapporti di (—) devono essere ricondotti però alla forma del lavoro a progetto in quanto non esiste una coincidenza assoluta tra questo e parasubordinazione. Infatti l’art. 61 D.Lgs. 276/2003 esclude tale tipo contrattuale in alcuni casi specifici.