È l’esercizio a scopo di lucro di una attività che ha per fine lo scambio di beni contro beni (baratto) o contro denaro (compravendita).
Viene definito commerciante, invece, chiunque abitualmente con carattere di professionalità, effettui tale attività. Nella categoria vanno ricompresi, tuttavia, anche coloro che esercitano l’attività saltuariamente, purché non in modo del tutto occasionale (altrimenti verrebbe meno il requisito della professionalità).
La tipologia che il (—) può assumere è:
— al minuto (o dettaglio). Tale attività è esercitata da chiunque professionalmente (dettagliante) acquisti merci a nome e per conto proprio direttamente dal produttore o da un grossista e le rivenda direttamente al consumatore finale;
— all’ingrosso. Questa attività è svolta (a posto fisso) da chiunque (grossista) acquisti professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ovvero ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori di grandi quantitativi (es.: le cooperative di consumo);
— somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale è la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzata.
Con l’approvazione del D.Lgs. 114/98 è stata finalmente emanata una organica disciplina di riforma del settore.
I punti salienti di questa riforma sono:
— l’abolizione dell’obbligo di iscrizione nel Registro degli esercenti il (—), che rimane in vigore per le sole attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
— drastico ridimensionamento del sistema delle preventive autorizzazioni comunali (cd. licenze), d’ora in poi previste per le sole medie e grandi strutture di vendita;
— necessità per le piccole strutture di vendita (cd. esercizi di vicinato) di una semplice comunicazione al Comune;
— eliminazione delle 14 tabelle merceologiche finora vigenti che vengono accorpate in due soli settori (alimentare e non alimentare) nell’ambito dei quali il commerciante ha facoltà di vendere tutti i relativi prodotti;
— conferimento alle Regioni di ampi poteri normativi e amministrativi;
— nuova disciplina degli orari di vendita;
— introduzione di norme tese a tutelare il consumatore in materia di vendite straordinarie (saldi, liquidazioni etc.), di pubblicità dei prezzi e forme speciali di vendita;
— attribuzione al Ministero delle attività produttive di nuovi compiti finalizzati alla promozione dell’introduzione e dell’utilizzo del (—) elettronico.
(—) elettronico (d. comun.)
Il (—) (o e-commerce) consiste nella compravendita, nel marketing e nella fornitura di prodotti o servizi attraverso computer collegati in rete.
Nell’industria delle telecomunicazioni si può intendere anche come l’insieme delle applicazioni dedicate alle transazioni commerciali.
Categoria: Glossario
Compossesso (d. civ.)
È la comunione nel possesso; il (—) si ha quando più soggetti esercitano insieme il possesso su un dato bene.
Ciascun compossessore vede tutelato il suo possesso nei confronti dei compossessori.
Concussione (d. pen.) (Extortion)
Commette il reato in esame il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, danaro o altra utilità (art. 317 c.p.).
Scopo dell’incriminazione è duplice: da un lato, tutelare l’interesse della P.A. alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari e dall’altro, evitare che gli estranei subiscano sopraffazioni o danni per gli abusi di potere dei funzionari stessi (si tratta, dunque, di un reato plurioffensivo).
Pena: Reclusione da 4 a 12 anni. Reato con circostanza attenuante: reclusione per un tempo inferiore a 3 anni.
Confronto (d. proc. pen.) (Comparison)
Il (—) è un mezzo di prova a partecipazione necessariamente plurima.
Esso consiste nell’esame di più parti o più testimoni ovvero di una parte o di un testimone, eseguito congiuntamente e nel loro contraddittorio, ancorché tra essi vi sia disaccordo su fatti e circostanze.
Quale mezzo di prova può avere luogo solo innanzi ad un giudice, in sede dibattimentale [Dibattimento] o di incidente probatorio, con la differenza che nell’incidente probatorio il disaccordo può essersi verificato anche nelle dichiarazioni rese dai soggetti interessati non al giudice ma al P.M., mentre nel dibattimento il confronto non può essere subito disposto, ma solo dopo che gli interessati sono stati già esaminati o interrogati.
Nella fase delle indagini preliminari l’analoga attività dei P.M. e della P.G., che coinvolge soggetti non ancora imputati né formalmente testi, non trova una diversa denominazione lessicale, adoperandosi la stessa terminologia di (—) (art. 364 c.p.p.), ma l’atto è utile solo ai fini delle investigazioni e non già per la formazione delle prove, sicché non riceve una particolare disciplina.
Le modalità del confronto, quale atto di istruzione probatoria innanzi al giudice, implicano per l’imputato l’assistenza del difensore e l’inesistenza di un obbligo a sottoporvisi e di un impegno a dire la verità; per il testimone permangono tutti i doveri connessi al suo status (artt. 211, 212, 392, 499 c.p.p.).