La L. 24-3-2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) ha stabilito che se viene violato il principio della ragionevole durata del processo si può ottenere un’equa riparazione per eventuali danni patiti.
Ai sensi dell’art. 2 della citata legge, chi subisce un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha diritto ad una equa riparazione.
Il giudice deve accertare la violazione considerando la complessità del caso, il comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità intervenuta.
Secondo l’art. 2056 c.c. (danno emergente e lucro cessante) viene stabilito un risarcimento comprendente anche la riparazione anche per il danno morale.
La domanda di equa riparazione viene fatta mediante ricorso sottoscritto da un difensore munito con procura speciale.
L’istanza viene avanzata innanzi alla Corte di Appello del distretto dove è posto il giudice competente, e secondo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p.; a pena di decadenza.
La domanda deve essere proposta durante il corso del processo cioè entro sei mesi dal momento in cui la decisione diventa definitiva.
Il provvedimento viene dunque comunicato al Procuratore Generale della Corte dei Conti se avviene l’ accoglimento della domanda, per un’eventuale azione di ristoro del danno erariale.
Esso viene anche comunicato ai titolari dell’azione disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici responsabili del ritardo.
Il decreto della Corte di Appello dopo la decisione sul ricorso può essere impugnato in Cassazione.
Categoria: Glossario
Reclusione (d. pen.) (Imprisonment)
È la pena principale detentiva dovuta quando si commette un delitto.
Si identifica nella privazione della libertà personale per un periodo variabile da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni (art. 23 c.p.).
Questo massimo può raggiugere i 30 anni in caso di aumenti di pena determinati dal concorso di più circostanze aggravanti (art. 66 c.p.).
Assise
Con questo termine si fa riferimento agli incontri svoltisi a Roma dal 27 al 30 novembre 1990 su iniziativa del Parlamento europeo e della COSAC (v.). Vi parteciparono circa 250 membri, di cui un terzo deputati europei e due terzi deputati nazionali.
Oggetto di discussione era il ruolo dei Parlamenti nazionali (v.) nell’Unione europea e si concluse con una risoluzione relativa alla Conferenza intergovernativa (v. CIG) che sarebbe cominciata il mese successivo e avrebbe portato al Trattato di Maastricht. Sebbene la Dichiarazione sulla Conferenza dei Parlamenti adottata con l’atto finale del trattato di Maastricht auspicava, laddove necessario, altre riunioni in forma di Assise, incontri del genere non furono più rispettati, né tantomeno fu accettata l’idea della costituzione di un nuovo corpo comunitario (il Congresso). Questo fu dovuto al fatto che i membri dei Parlamenti nazionali, nonostante fossero in numero superiore ai deputati europei, si sentirono sopraffatti, durante le procedure di votazione, da questi ultimi poiché rifletteva, in linea di massima, la posizione “europea” della maggior parte dei partecipanti.
Religione (libertà in materia di) (d. cost.) (Religion (freedom of))
L’art. 8 Cost. stabilisce che tutte le confessioni religiose abbiano uguale libertà di religione.
L’art. 19 Cost. stabilsce che la libertà di religione si articola in diverse facoltà:
1) di professare la propria fede sia secondo modalità privata che pubblica;
2) di esercitare in privato e in pubblico il culto, a meno che non sia contrario al buon costume;
3) di realizzare una propaganda religiosa.
Si ha anche il diritto ad essere atei, cioè non professare alcuna fede e non ricevere alcun indottrinamento religioso.
Esistono anche altre libertà costituzionalmente riconosciute, la libertà di pensiero, di riunione, di associazione.
L’art. 20 Cost. stabilisce che non vi siano delle limitazioni legislative o imposizioni fiscali a carico delle associazioni con carattere ecclesiastico e fine religioso o di culto.