Continenza di cause (d. proc. civ.) (Continence of cases)

Varie cause possono influire sulla determinazione della competenza provocando uno spostamento della stessa da un giudice all’altro. Le principali di esse sono: la litispendenza, la (—) e la connessione.
Si verifica (—) quando due azioni, contemporaneamente pendenti davanti a giudici diversi, abbiano identici soggetti e causa petendi e differiscano solo quantitativamente nel petitum nel senso che il petitum di una di esse è più ampio e tale da contenere il petitum dell’altra, cosicché la materia del contendere di un giudizio comprende e coinvolge la materia del contendere dell’altro.
Quando si verificano i presupposti della (—) il legislatore tende a realizzare un’economia, sia pur minima, di giudizio e ad evitare l’emanazione di sentenze contraddittorie mediante la fusione della causa di minor contenuto in quella di contenuto più ampio. Infatti l’art. 39 c.p.c. al co. 2 dispone che se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la (—) e fissa con ordinanza un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa [Riassunzione] davanti al primo giudice (criterio della prevenzione). Se, invece, il giudice preventivamente adito non è competente per la causa successivamente proposta egli dichiara con sentenza la (—) e fissa con ordinanza il termine per la riassunzione davanti al secondo giudice (criterio dell’assorbimento).
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione.

Contumacia (In absentia)

È la situazione giuridica di una parte che, dopo avere proposto la domanda ovvero dopo essere stata regolarmente citata, non si costituisce in giudizio [Costituzione (delle parti)]. Diversa è l’ipotesi in cui la parte, dopo essersi costituita, resti assente nel corso del giudizio non presentandosi in udienza.
Il processo contumaciale è regolato da norme particolari volte all’esigenza di mantenere la posizione di eguaglianza delle parti e caratterizzate da una attuazione soltanto formale del contraddittorio.
(—) nel processo penale (d. proc. pen.)
La (—) in procedura penale indica la situazione giuridica dell’imputato che non compare all’udienza.
Sul punto, occorre chiarire che l’imputato ha il diritto, ma non l’obbligo di comparire in dibattimento, salva l’ipotesi eccezionale della necessità della sua presenza per l’assunzione di una prova diversa dall’esame.
Il diritto ad essere presente comporta che il dibattimento debba essere rinviato se è provato o appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, attuata mediante citazione a giudizio, ovvero quando risulta o appare probabile che la mancata comparizione sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento.
Diversamente, il dibattimento prosegue regolarmente il suo corso nel caso di (—), cioè nel caso di mancata comparizione volontaria.
Infatti, la mancata comparizione all’udienza dell’imputato, libero o detenuto, in caso di regolarità della sua vocatio in ius, rappresenta il frutto di una sua libera e lecita scelta; ma questa non può bloccare l’iter del processo. Si procede allora in (—) dell’imputato, che conserva sempre la facoltà di comparire in udienza per rendere dichiarazioni spontanee o anche assoggettarsi ad esame, se lo stato del dibattimento consente ancora tali atti; comunque, comparendo, viene meno la (—) e ciò facilita l’attività di notifica della decisione e della motivazione di essa (art. 420quater c.p.p.). Ed infatti, la sopravvenuta comparsa del giudicabile, lo rende presente a tali atti e questi non abbisognano di apposita notifica.
Diversa dalla (—) è la assenza dell’imputato, che si verifica quando questi, pur essendo comparso, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi (art. 420quinquies c.p.p.).
Le esigenze del contraddittorio, sia nella fattispecie della (—) che in quella dell’assenza, sono assicurate dal difensore dell’imputato che in tali casi assume la rappresentanza del proprio assistito.
Infine, non esplica alcuna rilevanza il volontario allontanamento dall’udienza dell’imputato che in essa sia comparso, giacché egli viene considerato come presente (art. 420quinquies c.p.p.).

Corruzione propria (d. pen.) (Corruption own)

Rispondono di (—), in concorso necessario tra loro, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio (anche se non rivesta la qualifica di pubblico impiegato) il quale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, nonché colui che dà o promette il denaro o altra utilità al p.u. o all’incaricato di pubblico servizio per uno dei fini suddetti (artt. 319 ss. c.p.).
A differenza della corruzione impropria, oggetto dell’accordo criminoso è qui il ritardo o l’omissione da parte del funzionario di un atto del suo ufficio oppure l’emanazione di un atto contrario ai doveri di ufficio, e cioè di un atto illegittimo.
Per i concetti di omissione e ritardo [Omissione (e rifiuto di atti d’ufficio)].
Il dolo è dato oltre che dalla coscienza e volontà del fatto della corruzione anche dalla consapevolezza del fine dell’omissione o del ritardo di un atto d’ufficio.
(—) susseguente
Commettono tale reato, in concorso necessario tra loro, il P.U. o l’incaricato di un pubblico servizio (anche se non rivesta la qualifica di pubblico impiegato) che riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, nonché colui che ha dato il denaro o l’utilità al P.U. o all’incaricato del pubblico servizio che ha agito contro i doveri del suo ufficio o ha ritardato od omesso un atto d’ufficio (artt. 319 ss. c.p.).
Per la sussistenza del delitto in esame è necessario che l’accordo riguardi un’omissione o un ritardo di atti d’ufficio o l’emanazione di un atto illegittimo già compiuto.
Il dolo è dato dalla coscienza e volontà della dazione accompagnata dalla consapevolezza che è stata effettuata come compenso dell’avvenuto ritardo od omissione di un atto d’ufficio.
Anche per tale reato si applica l’aggravante di cui all’art. 319bis c.p.
Pena: Reclusione da 2 a 5 anni estesa al corruttore.