Forma di mercato nella quale gli agenti economici sono price-maker, cioè in grado di influenzare il prezzo di equilibrio. A differenza del monopolio (v.), però, in cui il potere di mercato è nelle mani di una sola impresa e della concorrenza perfetta (v.), in cui nessuna impresa ne ha, in concorrenza imperfetta esso è ripartito fra alcune imprese.
L’impostazione teorica della forma di mercato in esame nasce dalla difficoltà di trovare un valido collegamento tra il modello di concorrenza perfetta e la realtà del sistema economico. Così molti economisti, in particolare Chamberlin (v.), Robinson (v.) e Sraffa (v.), hanno orientato la loro analisi verso modelli di concorrenza imperfetta. Specificamente, in essa vengono distinte due forme di mercato: la concorrenza monopolistica (v.) e oligopolistica (v. Oligopolio), entrambe caratterizzate da una più o meno accentuata concentrazione dal lato dell’offerta e della domanda.
Categoria: Glossario
Chierici can. 232-293 c.j.c.; art. 4 Nuovo concordato
Con il termine (—) o anche ministri ordinati [vedi Ministeri ordinati] o sacri ministri, l’ordinamento canonico fa riferimento a diaconi, presbiteri, e vescovi, ossia a quei fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine sacro in almeno uno dei suoi tre gradi.
I (—) godono, nell’ambito dell’ordinamento italiano, in virtù di numerose norme speciali (pattizie e non) di un particolare status che si obiettiva in: esenzioni (es. dal servizio militare), incapacità o incompatibilità (es. con l’ufficio di giudice popolare) e capacità speciali (art. 609 c.c.).
Corn laws [leggi sul grano]
Leggi votate dal parlamento inglese nel 1815 per proteggere la produzione cerealicola inglese (anche se la protezione si estese all’orzo e all’avena) dalla concorrenza di altri Stati. Per quanto riguarda il grano esse impedivano l’importazione di questo cereale in Inghilterra ad un prezzo inferiore a 82 scellini per quarter.
Le leggi sul grano furono varie volte emendate nel corso degli anni; nel 1822 fu adottato il meccanismo della cosiddetta scala mobile che prevedeva:
— un prezzo minimo che garantiva la copertura dei costi del produttore ed un certo margine di profitto;
— una variazione del dazio da applicare alle importazioni (v.) a seconda della situazione del mercato interno. Più specificamente:
— quando il prezzo interno del grano aumentava, i dazi venivano ridotti. Ciò provocava un aumento delle importazioni che tendeva a riportare il prezzo al livello prefissato;
— quando il prezzo interno diminuiva, i dazi venivano aumentati scoraggiando le importazioni dall’estero.
Le corn laws furono definitivamente abolite nel 1846, anche in seguito alle pressioni dell’anti-corn laws league, capeggiata da Richard Cobden e John Bright.
Concistoro can. 353 c.j.c. (Consistory)
Assemblea nella quale i Cardinali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza.
Esso può essere:
— ordinario: quando vengono convocati se non proprio tutti, almeno i Cardinali che si trovino in Roma, per essere consultati su questioni (anche ricorrenti) di una certa gravità o per compiere determinati atti della massima solennità;
— straordinario, quando vengono convocati tutti i Cardinali per la trattazione di casi particolarmente gravi o se lo richiedano particolari necessità della Chiesa.
Il (—) è, di regola, segreto: solo quello ordinario può talvolta essere pubblico (allorquando, ad esempio, il Papa crea nuovi cardinali).