Si tratta di una moneta romana d’oro usata fino al 312 d.C. quando du sostituita dal solidus. Corrispondeva a 25 denari d’argento.
Categoria: Glossario
Beneficium abstinèndi [Beneficio di astenersi]
L’Ius honorarium ha introdotto tale beneficio a favore degli herèdes.
Esso permetteva loro di rinunziare ad un’eredità svantaggiosa.
I beni ereditari quindi venivano venduti in nome del de cùius.
Gli eredi in questo modo evitavano l’infamia e venivano tutelati sotto un profilo strettamente patrimoniale.
Ogni loro acquisto estraneo alla successione era, in questo modo, sottratto all’azione dei creditori ereditari.
Bonorum possèssio [Possesso dei beni]
Consisteva nell’attribuzione, da parte del pretore del possesso dei singoli beni ereditari, il godimento di fatto della situazione di erede e si distingueva tra:
– Bonorum possèssio contra tabulas (ovvero contro il testamento), concessa dal pretore, contro la volontà dal de cùius;
– Bonorum possèssio secundum tabulas (ovvero in conformità al testamento), concessa dal pretore in conformità alla volontà del de cùius;
– Bonorum possèssio sine tabulis (ovvero in assenza di testamento), concessa dal pretore, a persona individuate dall’Editto.
Inizialmente era priva d’azione (sine re), in quanto non consentiva al possessore dei beni ereditari (bonorum possèssor ) di resistere in giudizio alla hereditàtis petìtio (azione intentata da chi dimostrasse di essere erede), in epoca classica divenne cum re (con azione).
Càlculus Minèrvæ
L’espressione indicava una particolare prerogativa imperiale, prevista da una disposizione del 30 a.C.: il prìnceps (nel processo per quæstiones [vedi quæstiònes perpetuæ]) aveva a disposizione un particolare diritto di voto, detto Càlculus Minèrvæ , che gli attribuiva la facoltà di votare per l’assoluzione dell’accusato, dichiarato colpevole e condannato da una maggioranza raggiunta con la differenza di un solo voto.
Il prìnceps poteva, col suo voto, pareggiare la maggioranza ed evitare la condanna dell’imputato, determinandone l’assoluzione.