Il problema del (—) è stato a lungo dibattuto:
— per taluno questo termine indica il proposito di Giustiniano di ripristinare il diritto classico come sistema normativo, sostituendolo al diritto volgare che si era formato nella prassi;
— altri invece hanno scorto nel (—) solo una categoria stilistica adattabile a qualsiasi contenuto.
Probabilmente l’essenza del (—) va ricercata altrove. Giustiniano appare l’interprete, l’erede di una concezione maturata in età postclassica: quella della non eliminabilità degli “iura” [vedi], quasi che essi avessero una funzione legittimante nei confronti delle “constitutiones”, degli imperatori.
Di qui la “reverentia antiquitatis” di Giustiniano che in altri casi, tuttavia, si scaglia contro il passato, identificandolo col noto e rituale formalismo.
Credeva l’imperatore alle sue affermazioni? Non è possibile dirlo con certezza. Certo è che gli “iura” del Digesto non furono mai utilizzati in sede giudiziale per il loro valore normativo: essi appaiono solo come un materiale particolarmente idoneo a nutrire la convinzione del giudice, data la autorità delle fonti da cui provenivano.
Categoria: Glossario
Còdex repetìtæ prælectiònis
Una delle opere di compilazione facenti parte del Còrpus iùris civìlis [vedi].
Dopo la promulgazione del Digesto [vedi Digesta seu Pandectae] e delle Institutiònes Iustiniàni [vedi], il Codex Iustinianus [vedi], compilato alcuni anni prima, apparve superato per il sopravvenire di numerose costituzioni imperiali innovative. Una commissione, composta da Triboniano [vedi], Doroteo [vedi] e tre avvocati, ebbe l’incarico di redigere una nuova edizione di esso, che entrò in vigore il 17 novembre del 534 d.C. (con la costituzione Cordi, che abrogò formalmente sia il Codex Iustinianus che le costituzioni ad esso posteriori) e fu chiamata (Novus Iustinianus) (—) destinato ad avere esclusiva vigenza. Il (—) che consta di dodici libri, a loro volta divisi in titoli, è giunto fino a noi.
Collatio emancipàti [Collazione dell’emancipato]
Istituto in forza del quale i figli emancipati [vedi emancipàtio] erano tenuti a conferire, ai coeredi rimasti assoggettati alla potestà paterna, gli acquisti fatti dopo l’emancipazione [vedi collatio], per poter essere immessi nella bonorum possessio [vedi].
Comites largitiònum
Funzionari imperiali addetti alla riscossione dei tributi, quali indispensabili ausiliari del comes sacràrum largitionum [vedi].