Forma verbale solenne di negozio giuridico, diretta a creare o ad estinguere, rispettivamente nella spònsio [vedi] e nell’acceptilàtio [vedi], una responsabilità contrattuale.
Frequentemente è usata anche l’espressione concèpta vèrba.
Di (—) si parlava anche in riferimento alla formula di giudizio emessa nel processo per formulas [vedi] dal magistrato, al termine della fase in iùre.
Categoria: Glossario
Condictio ex lege
Azione di creazione giustinianea, esercitabile per ottenere l’adempimento di una qualsiasi obbligazione riconosciuta, in caso di inadempimento, allorché la legge avesse omesso di specificare l’azione destinata alla tutela del creditore.
Consìlium fràudis [Intento fraudolento]
Espressione adoperata per indicare la consapevolezza del debitore di compiere atti in frode ai propri creditori, per pregiudicarne le aspettative di soddisfazione dei propri crediti.
Il (—) era indispensabile ai fini dell’esercizio, da parte dei creditori, dell’àctio Pauliàna [vedi].
Contemplàtio dòmini [Spendita del nome]
In tema di rappresentanza diretta, è la dichiarazione che il rappresentante fa, al terzo, di agire in nome e per conto del rappresentato, nel cui interesse avverrà la conclusione del negozio giuridico e nella cui sfera patrimoniale ricadranno gli effetti.
L’espressione è frequente nel linguaggio degli operatori giuridici contemporanei.