Conventiònes sine nòmine [Contratti innominati]

Categoria di contratti, di creazione giurisprudenziale classica, che ricompredeva tutti i contratti privi di un proprio nomen iùris e di una regolamentazione tipica, ma diffusi nella pratica (si pensi ai contratti do ut des [vedi], do ut facias [vedi], facio ut des [vedi], facio ut facias [vedi]).
Queste le caratteristiche principali delle (—):
— l’obbligazione sorgeva indipendentemente dalla prestazione del consenso, per il solo fatto che una delle parti avesse operato una prestazione;
— la prestazione era fatta in vista di una futura controprestazione della controparte;
— le obbligazioni delle parti erano interdipendenti.
Fu solo il diritto giustinianeo ad inquadrare completamente le (—) nell’ambito del iùs civile, predisponendo mezzi di tutela adeguati ad ogni fattispecie; l’evoluzione postclassica portò, altresì, alla tipizzazione di alcuni contratti in origine innominati (permutàtio, æstimàtum, transàctio, precàrium, datio ad experiendum, inspicièndum, vendèndum).
Quanto ai mezzi di tutela, in particolare, occorre rilevare che, poiché l’obbligazione nascente dalle (—) si fondava sulla esecuzione di una prestazione dell’altra parte, l’azione a difesa dei contratti innominati era esperibile da chi aveva eseguito la prestazione, per costringere l’altra parte ad eseguire la controprestazione.
Se il creditore voleva ottenere la restituzione di quanto aveva dato (nel caso di do ut des e do ut facias), poteva essere esperita una condìctio [vedi] denominata condictio causa data causa non secùta [vedi] oppure una condictio ob causam datòrum [vedi].
Se il creditore voleva ottenere l’indennizzo per la prestazione effettuata (nel caso di facio ut facias e di facio ut des), poteva esercitare un’àctio de dolo [vedi].
In concorrenza con le dette azioni, oltre alla possibilità di esercitare la condictio per ottenere la restituzione della cosa oppure l’actio de dolo, il diritto giustianianeo, scomparso il dualismo tra diritto civile [vedi ius civile] e diritto pretorio [vedi ius honoràrium], riconobbe la possibilità di esperire una azione, intesa quale mezzo generale a tutela di ogni contratto innominato: questa azione era denominata actio praescrìptis vèrbis [vedi], tendente al risarcimento del danno subito.
Indipendentemente dall’inadempimento, la parte che aveva eseguito la prestazione poteva, inoltre, esercitare la condictio ex pœnitèntia [vedi] che comportava il recesso dal contratto.

Crètio

Uno dei modi di accettazione dell’eredità [vedi adìtio hereditàtis] era, in particolare, una dichiarazione solenne effettuata personalmente dall’istituito alla presenza di sette testimoni. Tale forma di accettazione, se imposta dal testatore, aveva carattere obbligatorio e doveva essere compiuta entro il termine da lui fissato.
Si distingueva, al riguardo:
— (—) continua; in cui il termine per accettare si calcolava dal momento della morte del de cùius [vedi];
— (—) vulgàris [(—) ordinaria o volgare], in cui, invece, il termine decorreva dal momento in cui l’erede fosse venuto a conoscenza della chiamata.
Si distinguevano, inoltre:
— (—) perfecta, allorché il testatore avesse previsto una sostituzione, per l’ipotesi di mancata accettazione;
— (—) imperfecta, allorché la clausola di sostituzione mancasse.

Crimen repetundàrum (pecùniæ repetùndæ) [Malversazione; cfr. art. 316-bis c.p.]

È uno dei crimina [vedi] previsti da leges publicæ e da queste dichiarato perseguibile mediante quæstiònes perpètuae [vedi]: consisteva nella malversazione che i magistrati delle province perpetravano in danno di comunità o singoli individui, sottraendo ad essi, illecitamente, denaro od altri beni (c.d. pecuniæ repetundæ), avvalendosi dei propri poteri. Il delitto si concretizzava negli atti con i quali il magistrato, strumentalizzando i propri poteri, estorceva, carpiva, sottraeva ai propri sudditi provinciali (o comunque li induceva in qualsiasi modo a consegnarglieli) denaro od altri beni che volgeva poi in proprio vantaggio.
Una lex Calpurnia de pecùniis repetùndis [vedi] del 149 a.C. istituì una quæstio perpetua che aveva il compito di istruire e decidere tutti i processi relativi al (—).
Considerata la particolare rilevanza sociale del (—), per esso fu stabilita, a titolo di norma, l’ampliàtio [vedi].
La lex Acilia repetundàrum [vedi] del 123 a.C. stabilì che il soggetto resosi colpevole di tale crimine dovesse esser condannato ad una pena pecuniaria di ammontare doppio rispetto al valore dei beni di cui si era impadronito.
La disciplina del delitto fu integrata dalla lex Servilia repetundàrum [vedi], dalla lex Cornelia de repetùndis [vedi], dalla lex Iulia repetundàrum [vedi], nonché da un sc. Calvisiànum [vedi] e da un sc. Claudianum [vedi].
In seguito, nel periodo del Principato, caratterizzato dalla cognìtio extra òrdinem [vedi], il (—) fu oggetto di numerosi e severi processi, in relazione al particolare rigore che ispirò la politica di Stato, a partire da Tiberio nei confronti dei governatori delle province. Nell’ambito del (—) vennero, pertanto, punite non soltanto le forme di corruzione, estorsione e captazione dei doni (che originavano la condanna del colpevole alla restituzione in simplum di quanto illecitamente percepito), ma anche di ogni forma di abuso ed atti violenti o crudeli (sævìtia), nonché ogni tipo di iniziativa volta a procurare utilità ai governatori od al loro seguito (es. indebita esazione di tributi, malversazione contabili, illegittime concessioni di congedo a militari).

Culpa làta [lett. “colpa grave”]

La (—) fu, in diritto romano classico, criterio eccezionale di imputazione della responsabilità contrattuale e consisteva nella mancata prestazione anche di un minimo di diligenza (particolarmente sfavorevole per il debitor), da parte del debitore, nell’adempimento.
Si trattava del grado massimo di negligenza; Ulpiano [vedi] la definiva come “nìmia neglegentia, id est non intellègere quod òmnes intèllegunt” (esasperata negligenza, cioè non capire ciò che tutti capiscono).
La (—) era equiparata, negli effetti, al dolo (culpa lata dolo æquiparàtur).
A titolo di (—) era responsabile, ad es., il marito, nell’amministrazione dei beni costituenti la dote ed in ogni caso, il debitore, nei rapporti obbligatori costituiti nell’esclusivo interesse del creditore.