Casa di cura e di custodia (assegnazione ad una) (d. pen.) (Home care and custody (assigning a))

È una misura di sicurezza personale detentiva (artt. 219-221 c.p.). È stabilita per i condannati per delitto non colposo ad una pena diminuita a causa dell’infermità psichica o della cronica intossicazione derivante da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero da sordomutismo. Possono esservi sottoposti anche i soggetti condannati alla reclusione per i delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano dediti i rei. L’ordine di ricovero è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta. La Corte cost., con due pronunce, sentt. n. 249/1983, n. 1102/1988, ha stabilito che l’applicazione di tale misura è subordinata all’accertamento, al momento dell’esecuzione, della persistente pericolosità sociale del condannato.

Circostanze (del reato) (d. pen.) (Circumstances (the offender))

Sono elementi accidentali od accessori del reato, non necessari per la sua esistenza, ma che o incidono sulla sua gravità ovvero vengono assunti come indici della capacità a delinquere del soggetto, acquistando rilievo, quindi, ai fini della determinazione della pena.
La loro presenza trasforma il reato da semplice in circostanziato.
La ratio essendi delle (—) va individuata nell’esigenza di adeguare la pena al reale disvalore del fatto, attribuendo rilevanza a situazioni o fattori, diversi dagli elementi costitutivi, la cui presenza giustifica un aggravamento o un’attenuazione della pena.
In omaggio al principio di legalità, il legislatore ha provveduto a tipizzare non solo gli elementi costitutivi dell’illecito penale, ma anche gli elementi accessori: in particolare, il Codice Rocco, ispirandosi al principio di tassatività, ha dettato una disciplina dettagliata delle circostanze, con alcuni temperamenti.
Infatti, accanto ad un vasto sistema di (—) tipiche o definite, che sono espressamente individuate dalla legge nei loro elementi costitutivi (artt. 61 e 62 c.p.), sono previste anche (—) indefinite o innominate, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Tali sono, ad esempio, le cd. attenuanti generiche (art. 62bis c.p.), e quelle previste da singole norme che dispongono una diminuzione di pena ove il fatto sia di lieve entità, ovvero un aggravamento nei casi più gravi, o di particolare gravità.
È opportuno distinguere il concorso di (—) omogenee dal concorso di (—) eterogenee.
Nel caso di concorso tra più (—) omogenee (cioè tutte aggravanti o attenuanti) si fa luogo a tanti aumenti o diminuzioni di pena, quante sono le (—) concorrenti. Tale cumulo materiale è, però, escluso nel caso di (—) specifica e complessa.
Qualora nel medesimo reato concorrano insieme (—) aggravanti ed attenuanti, si procede ad un giudizio di prevalenza rimesso al giudice di merito, che vi provvede con apprezzamento insindacabile. Nel caso, invece, vi sia equivalenza tra aggravanti ed attenuanti si applica la pena che sarebbe stata inflitta senza il concorso di alcuna (—).
In diritto processuale l’esistenza di circostanze talvolta è rilevante per stabilire la competenza (es. art. 4), la facoltà di arresto e fermo e di applicazione delle misure cautelari (es. art. 278 c.p.p.).

Collaudo (d. amm.) (Testing)

Nell’appalto di lavori pubblici, il (—) ha lo scopo di verificare che l’opera in appalto sia stata eseguita a regola d’arte secondo le prescrizioni tecniche ed in conformità del contratto, e che i prezzi ed i compensi stabiliti nel contratto siano congrui per l’opera eseguita.
A decorrere dal 1 luglio 2006 il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Ciò è confermato dall’art. 91 co. 8 del predetto Codice che vieta l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. con procedure diverse da quelle previste dal codice stesso.
La materia del collaudo è trattata dall’art. 120 del Codice, che opera un ampio rinvio alle norme attuative circa il collaudo di lavori, servizi e forniture, nonché dal successivo art. 141, che si occupa del solo collaudo in tema di lavori pubblici. Al co. 4 dell’art. 141 è previsto che, per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento alle caratteristiche dei lavori.
È altresì stabilito che per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici siano nominati nell’ambito delle strutture interne dell’amministrazione, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
La norma in questione, tuttavia, non fornisce più precise indicazioni sulle modalità di affidamento all’esterno del collaudo nella predetta ipotesi di indisponibilità del personale interno.
Si osserva, a questo riguardo, che sono state abrogate (ex L. 62/2005) le disposizioni del regolamento 554/99 (art. 188, co. da 8 a 11) che prevedevano la selezione dei collaudatori entro elenchi di professionisti abilitati. L’abrogazione degli elenchi conferma dunque la regola secondo cui gli incarichi di collaudo rientrano nel novero dei servizi tecnici.
Nell’ottica della semplificazione del procedimento amministrativo, l’art. 141, co. 3 D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) prevede la facoltà da parte della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per tutti i lavori di importo superiore a 500.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro. Tale fattispecie non è applicabile, per ragioni di opportunità, al caso in cui siano state apposte delle riserve sui documenti contabili, nel qual caso occorre procedere con l’atto formale del collaudo.