Si tratta di un atto amministrativo con il quale s’invita a partecipare ad un concorso pubblico, se si hanno dei requisiti necessari.
Il testo del bando contiene, i requisiti per la partecipazione, e le modalità di svolgimento, l’oggetto del concorso.
Il bando del concorso può essere impugnato se lede gli interessi di qualcuno.
Il bando di concorso non permette che nessuno dei concorrenti abbia un diritto soggettivo.
Deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Concorsi ed esami.
Categoria: Glossario
Brevetto (d. comm.) (Patent)
Documento con cui un’autorità a ciò preposta, generalmente un organo amministrativo nazionale, riconosce all’inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio dello Stato e per un determinato periodo di tempo, l’invenzione industriale da lui realizzata.
Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione ed ai suoi aventi causa; è trasferibile ed espropriabile per pubblica utilità. Lo sfruttamento dura 20 anni dalla data di deposito.
La mancata attuazione entro tre anni dalla concessione del brevetto rileva quale causa di estinzione dello stesso. In questo caso l’art. 70 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) prevede che possa essere concessa licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
C.I.S.A.L. (confederazione italiana sindacati autonomi dei lavoratori) (d. lav.) (CISAL (Italian confederation of trade unions self-employed))
Organizzazione sindacale quasi esclusivamente concentrata nel settore del pubblico impiego [Impiego (pubblico)], formata da federazioni corrispondenti ai settori del pubblico impiego, nei trasporti, nell’industria, nell’agricoltura etc
Cancelliere (Chancellor)
È l’ufficio complementare dell’organo giudiziario, con funzioni prevalentemente burocratiche ed amministrative.
È il principale collaboratore del giudice, in quanto è destinato ad assistere quest’ultimo in ogni attività necessaria per pervenire alla decisione.
(—) nel processo civile
Il (—) documenta le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
L’art. 58 c.p.c. precisa, inoltre, che il (—) attende al rilascio di copie e estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione della causa a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Gli altri atti più importanti di competenza del (—) sono:
— la pubblicazione delle sentenze, che consiste nell’attestazione dell’avvenuto deposito, mediante l’apposizione della data e della firma del (—) (art. 133 c.p.c.);
— le comunicazioni, destinate a portare a conoscenza delle parti (compreso il P.M., consulenti tecnici etc.) i provvedimenti del giudice.
(—) nel processo penale
Il (—), nel processo penale, svolge funzioni di assistenza al giudice redigendo i processi verbali, provvedendo alla formazione di fascicoli, quali quello del dibattimento (art. 431 c.p.p.), e svolgendo attività di comunicazione alle parti e al P.M. Nella cancelleria vanno depositati in genere gli atti processuali, in primo luogo la sentenza (art. 548 c.p.p.), ma anche gli atti di parte, quali le richieste del P.M. e degli avvocati.
Per lo svolgimento di tali incombenze il cancelliere viene coadiuvato da altro personale suddiviso nelle categorie dei collaboratori, assistenti, coadiutori, commessi.