Continuato (reato) (d. pen.) (Continued (offense))

Ricorre quando, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge; in tal caso si applica la pena stabilita per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Tre sono i requisiti del reato (—): un medesimo disegno criminoso, una pluralità di violazioni di legge, una pluralità di azioni od omissioni.
Il medesimo disegno criminoso è un coefficiente psicologico che unifica i vari reati, e distingue il reato continuato dal concorso di reati; in pratica consiste nell’iniziale programmazione e deliberazione generica di una pluralità di reati, diretti al conseguimento di un unico fine.
La L. 220/74, di modifica dell’art. 81 c.p., ha ammesso la continuazione non solo tra violazioni della stessa disposizione di legge (cd. reato continuato omogeneo), ma anche tra violazioni di diverse disposizioni (cd. reato continuato eterogeneo), a condizione che siano espressione di un medesimo disegno criminoso.
Si ritiene concordemente che il vincolo della continuazione possa riguardare anche le contravvenzioni, purché realizzate in forma dolosa. Le disposizioni sul reato (—) non sono, infatti applicabili ai reati colposi, essendo illogica l’identità di un disegno criminoso fra reati non voluti o contro l’intenzione dell’agente. In dottrina e giurisprudenza, inoltre non si dubita sulla possibilità di configurare la continuazione fra due o più reati di cui uno o alcuni abbiano già formato oggetto di sentenza penale di condanna irrevocabile

Convalescenza dell’atto (d. amm.) (Convalesence of)

È la situazione in cui si trovano gli atti amministrativi illegittimi e quindi annullabili, in seguito all’intervento di atti di secondo grado (che intervengano cioè su precedenti provvedimenti) diretti a conservare gli effetti fino a quel momento prodotti attraverso l’eliminazione dei vizi dei primi.
I provvedimenti che eliminano i vizi di legittimità degli atti amministrativi trovano il loro fondamento nel potere di autotutela amministrativa della P.A., e sono: la convalida, la ratifica, la sanatoria.
La convalida è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità.
Il provvedimento di convalida deve contenere:
— l’indicazione dell’atto che si intende convalidare;
— l’individuazione del vizio da cui è affetto;
— la volontà di rimuovere il vizio invalidante (cd. animus convalidandi).
Opera ex nunc, ma poiché si collega ad un atto precedentemente emanato conservandone gli effetti anche nel tempo intermedio, di fatto opera ex tunc, cioè retroattivamente.
La ratifica è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell’autorità astrattamente competente, la quale si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo.
Si differenzia dalla convalida solo per:
— l’autorità che pone in essere l’atto (che non è la stessa autorità emanante);
— per il vizio sanabile (che è solo di incompetenza relativa).
La sanatoria si ha quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell’emanazione dell’atto amministrativo, viene emesso successivamente in modo da perfezionare ex post il procedimento di formazione dell’atto illegittimo.
Opera generalmente ex tunc; ma nei casi in cui incida sfavorevolmente nel campo dei diritti soggettivi, opera ex nunc.

Corso concorso (d. amm.) (Corso competition)

Rappresenta una delle possibili modalità di assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche [Concorso (pubblico)].
Si tratta di uno strumento che mira, contemporaneamente, alla selezione ed alla formazione professionale del personale della P.A. Il (—) si articola in tre fasi:
— concorso per titoli ed esami, al superamento del quale è subordinata l’ammissione al (—);
— corso di formazione, di durata variabile;
— esame finale che, se superato, comporta (nei limiti dei posti disponibili ed in base ad una graduatoria) l’assunzione nella P.A..
Attualmente, l’art. 36 D.Lgs. 165/2001 usa la più generica espressione di procedure selettive, nell’ambito delle quali sicuramente può continuare a rientrare il (—).

Curatela (d. civ.) (Curatorship)

È un ufficio di diritto privato posto a tutela di soggetti parzialmente incapaci legalmente [Capacità (di agire)]. In virtù di questo istituto, la volontà dell’inabilitato [Inabilitazione], del minore emancipato [Emancipazione] o della persona sottoposta alla amministrazione di sostegno viene integrata dall’intervento di un terzo, il curatore, il quale, in particolare, ha funzioni di assistenza, intervenendo negli atti di natura patrimoniale eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato o dall’emancipato.
(—) speciale
Si intende l’istituto nel quale una persona è investita di funzioni analoghe a quella della curatela ordinaria, ma limitate ad una sfera particolare, oppure alla gestione di un patrimonio separato o di determinati beni.
Tra i più usuali casi di (—) speciale si ricordano:
— il curatore assistente nominato al minore (anche emancipato) e agli inabilitati nelle convenzioni matrimoniali (artt. 90, 165 e 166 c.c.);
— il curatore rappresentante dei figli in caso di conflitto d’interessi patrimoniali fra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà (art. 320, co. 6 c.c.); analogamente in tema di tutela il co. 2 dell’art. 360 c.c. (artt. 347 e 394 c.c. tutti in materia di conflitto di interessi);
— il curatore con funzioni di rappresentanza in giudizio di soggetti assenti, o privi di una normale rappresentanza (artt. 78-80 c.p.c., art. 486 c.c., art. 780 c.p.c., art. 2845 c.c.);
— il curatore rappresentante processuale (artt. 273-274, 264, co. 2, 247-248 c.c.).