Il CIPI costituiva una struttura finalizzata, sia dal punto di vista organizzativo che operativo, alla determinazione di una organica azione in materia di politica industriale (v.), sia nel settore pubblico che privato.
La L. 537/93 ne ha disposto all’art. 1, comma 21, la soppressione.
Categoria: Glossario
Trattato (d. internaz.) (Treaty)
Il trattato è la fonte principale del diritto internazionale.
Esso è l’incontro tra due o più manifestazioni di volontà, del diritto internazionale che vogliono modificare o creare, estinguere norme giuridiche internazionali.
Il trattato è una fonte di norme particolari, che valgono solo per le parti contraenti, ed ha una origine volontaria.
Il trattato è valido solo per le parti contraenti quindi non vincola gli Stati terzi non contraenti.
Essi sono distinti in:
1) bilaterali o collettivi (o multilaterali). Essi regolano i rapporti e gli interessi specifici intercorrenti fra due Stati. Sono multilaterali quando regolano materie di interesse più generale e intercorrono tra più Stati.
2) chiusi o aperti. Solo i trattati collettivi o multilaterali possono essere chiusi o aperti.
Lo stato terzo può aderire al trattato grazie ad una clausola di adesione o accessione;
3) politici, commerciali, di navigazione;
4) permanenti o transitori;
5) che determinano regole materiali o formali.
La convenzione di Vienna contiene la disciplina che riguarda i trattati.
Clausola della nazione più favorita (Clause Most Favoured Nation)
Clausola contrattuale, che può essere inserita nei trattati internazionali e mediante la quale si assicura l’assenza di discriminazioni (in materia di commercio, navigazione e circolazione di persone) fra gli Stati firmatari. Tale clausola li impegna a concedersi reciprocamente il trattamento più favorevole già accordato a Stati terzi.
In pratica, se in un trattato lo Stato A concede allo Stato B l’inserimento della clausola, esso si impegna ad estendere anche a B un eventuale contratto più vantaggioso concesso ad un terzo Stato C.
La clausola è stata esplicitamente richiamata dal primo articolo dell’accordo istitutivo del GATT
Universalità (di beni mobili) (d. civ.) (Universal (of goods))
L’universalità è un insieme di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una finalità unica.
Gli elementi che la compongono sono:
— pluralità dei beni;
— destinazione unitaria;
— appartenenza a un soggetto.