Idoneità a possedere e ad esercitare le prerogative della propria personalità giuridica nell’ordinamento canonico [vedi Personalità giuridica canonica].
Al contrario del diritto civile, quello canonico non considera ogni uomo persona, cioè soggetto di diritto: la (—), infatti, non si acquista automaticamente con la nascita (come per il diritto statuale: v. art. 1 c.c.) ma si ottiene solo con il Battesimo.
Determinate situazioni oggettive, legislativamente determinate, influiscono sulla capacità giuridica e di agire del fedele, a volte accrescendola a volte restringendola. Tali situazioni sono:
— l’età;
— il sesso;
— l’infermità;
— determinati reati e condanne quali l’appartenenza a sette e la scomunica;
— il rito;
— il territorio.
Categoria: Glossario
Concorrenza monopolistica
Forma di mercato caratterizzata dalla presenza di un numero considerevole di imprese, le quali possono esercitare il proprio potere di mercato attraverso la differenziazione, sia pur minima, del prodotto.
La presenza di prodotti simili, ma non uguali, crea una fedeltà del consumatore verso il prodotto della singola impresa; in altre parole, il consumatore considera i beni che gli vengono offerti non perfettamente sostituibili tra loro.
Questo crea potere di mercato, in quanto ciascuna impresa sa di poter aumentare il prezzo senza perdere tutti i clienti, a differenza di quanto accade in concorrenza perfetta (v.). Qualcuno verrà scoraggiato dall’aumento e sceglierà un bene simile offerto da un produttore diverso, ma altri rimarranno fedeli al bene acquistato fino a quel momento. Di conseguenza, ciascuna impresa avrà di fronte una curva di domanda individuale non totalmente piatta, come in concorrenza perfetta, ma inclinata negativamente. Ciò che differenzia la concorrenza monopolistica dall’oligopolio (v.), invece, è la mancanza di interazione fra le imprese.
L’esempio tipico di un mercato di concorrenza monopolistica è costituita dai negozi al dettaglio, ad esempio di generi alimentari. In questo caso, l’elemento di differenziazione fra prodotti è la collocazione del negozio: per l’utente tipico, il negozio di alimentari che conta è quello sotto casa, o quello nella strada accanto, o magari, se i prezzi sono eccellenti, quello di due strade più in là.
Il modello teorico della concorrenza monopolistica fu proposto per la prima volta da E. Chamberlin (v.) nel modello del grande gruppo e da J. Robinson (v.).
Esso si pone ad un livello intermedio tra i due modelli estremi: quello della concorrenza perfetta e del monopolio (v.).
L’equilibrio dell’impresa in regime di concorrenza monopolista è rappresentato, come nel caso del monopolio, dall’uguaglianza tra il costo marginale (v.) e il ricavo marginale (v.). Tale condizione assicura all’impresa il massimo profitto.
Come in regime di monopolio, anche nella concorrenza monopolistica l’imprenditore si assicura un extraprofitto (v.) pari alla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo medio.
Il mercato in concorrenza monopolistica, però, dispone di poche barriere effettive per impedire l’ingresso di nuove imprese. Queste ultime, attratte dagli alti profitti, inizieranno a produrre e a vendere prodotti analoghi e si approprieranno di parte della domanda del mercato.
Immaginando una trasposizione grafica della situazione, come quella in figura, la curva del ricavo medio delle imprese già presenti sul mercato subirà uno spostamento verso il basso fino a divenire tangente alla curva del costo medio nel punto A a cui corrisponde la quantità prodotta Q.
Per questo livello produttivo il costo marginale dell’impresa è uguale al suo ricavo marginale (punto B) per cui l’impresa realizza la condizione di equilibrio.
Nel lungo periodo, quindi, l’impresa in regime di concorrenza monopolistica produrrà quella quantità che le consente di eguagliare ricavo medio e costo medio da un lato e costo marginale dall’altro. Gli extra-profitti verranno, così, ridotti a zero dall’ingresso di nuovi concorrenti.
L’impresa operante in regime di concorrenza monopolistica non utilizza efficientemente le risorse produttive a sua disposizione in quanto, rispetto all’impresa in concorrenza perfetta, produce una quantità inferiore (Q) ad un costo medio superiore (A): come è possibile riscontrare dal grafico, infatti, l’impresa in concorrenza perfetta produrrà la quantità Q1, che le consente di eguagliare costo medio e costo marginale (punto G) ed in tale punto il costo medio è inferiore a quello corrispondente al punto A che rappresenta il punto di equilibrio per l’impresa in regime di concorrenza monopolistica.
Chiesa cattolica artt. 7-8 Costituzione (Catholic Church Arts. 7-8 Constitution)
La (—) che secondo la dottrina cattolica è, al tempo stesso, una comunità esterna ed una realtà interiore (il Corpo mistico di Cristo), può definirsi come la comunità dei battezzati [vedi Battesimo] che professano la stessa fede, partecipano agli stessi Sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi a lui collegati.
Trattasi di una società giuridicamente perfetta e cioè autosufficiente, che assume la figura di corporazione istituzionale, non territoriale, provvista di sovranità originaria e di capacità subiettiva, pubblica e privata. I fini propri della (—) sono di natura essenzialmente spirituale, oltre a questi la (—) non persegue altri fini, ed in particolare non ha fini politici, economici o sociali, che sono propri della comunità civile e politica, da cui la (—) è indipendente ed autonoma.
Caratteri della (—) sono:
— l’Unità in Cristo: nella (—) esiste, infatti, una sola fede, un unico governo, una comune partecipazione agli stessi sacramenti, un unico corpo sociale;
— la Santità: per l’origine divina, lo scopo, la dottrina, il fine della salvezza delle anime, e in quanto ha mezzi efficaci a santificare gli uomini;
— la Cattolicità (o Universalità) consistente nella destinazione della dottrina a tutte le genti;
— l’Apostolicità: tutta la dottrina e l’attività della (—) si ricollegano ininterrottamente agli Apostoli di cui i Vescovi sono successori
La (—), agli effetti del suo governo, si divide territorialmente in quelle che il codice di diritto canonico definisce Chiese particolari, cioè le diocesi, a loro volta ripartite in zone pastorali, decanati e parrocchie, e i loro raggruppamenti cioè le province ecclesiastiche, le regioni ecclesiastiche, le Conferenze episcopali.
I rapporti tra Stato e Chiesa (cd. questione romana) sono stati al centro della storia costituzionale del nostro Paese dalla «breccia di porta Pia» (1870) al Trattato del Laterano (1929) [vedi Patti lateranensi].
Con la Costituzione Repubblicana (artt. 7, 8) e con il nuovo Concordato del 1984, l’Italia ha affermato il principio di laicità cancellando ogni residua discriminazione, derivante dallo Statuto albertino, basata sul concetto di Stato confessionale, discriminazione sicuramente inconciliabile con il principio di eguaglianza.
Per effetto dell’art. 7 Cost. e dei Patti lateranensi, in esso richiamati, nell’ambito dell’ordinamento italiano è riconosciuta alla Chiesa (per il conseguimento dei suoi compiti e finalità) una sfera determinata di competenza e di attività e un complesso di diritti che non hanno alcun riscontro con quelli attribuiti né ad alcun altra istituzione (pubblica o privata) in genere, né ad alcun altra organizzazione confessionale in ispecie.
Per poter svolgere le sue funzioni di Chiesa Universale, alla (—) viene riconosciuta, da parte della dottrina, soggettività o personalità internazionale. Come tale gode del diritto di legazione attiva e passiva, nonché della capacità di stipulare particolari forme di accordi internazionali detti Concordati [vedi Concordato ecclesiastico] che, peraltro, secondo alcuni autori, non sarebbero assimilabili ai veri e propri accordi internazionali.
Core business
Settore principale in cui opera (o operava) una determinata azienda. In genere, tale settore rappresenta il campo di attività che storicamente ha dato l’avvio allo sviluppo dell’impresa.
Si parla di core business soprattutto in riferimento alle aziende di grandi dimensioni: un esempio tipico in Italia è rappresentato dalla Fiat, il cui core business è la fabbricazione di autoveicoli. Pur se in seguito la società ha diversificato la propria attività in altri settori quali l’editoria o l’alimentare, infatti, il core business, anche nell’immaginario collettivo, continua ad essere l’attività principale dell’azienda torinese.