Riunione plenaria e solenne di tutti i Cardinali, che non abbiano superato l’80° anno di età, per eleggere il nuovo Romano Pontefice [vedi Elezione del Sommo Pontefice] in caso di vacanza della Sede Apostolica [vedi Sede vacante].
Lo svolgimento del (—) è attualmente regolato dalla costituzione apostolica Romano Pontifici eligendo del Papa Paolo VI e dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II, e gode di particolari garanzie e tutele da parte dello Stato Italiano (art. 10 Trattato del Laterano).
Categoria: Glossario
Consiglio dell’Unione Europea
[175 rue de loi, b-1048, Bruxelles]
internet: http://ue.eu.int/
Organo decisionale della CE (v.) composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale. Esso provvede anche al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri nonché a svolgere funzioni esecutive.
L’attuale denominazione di Consiglio dell’Unione europea è stata adottata l’8 novembre 1993 in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, il quale ha stabilito che tale organo è competente anche in materia di politica estera e di sicurezza comune e di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Nella prassi si usa distinguere un Consiglio Affari generali tenuto a livello dei ministri degli esteri, dai Consigli settoriali che riuniscono i ministri di volta in volta competenti (agricoltura, lavoro ecc.).
Il più noto di tali Consigli, anche per il rilevante ruolo che assume nell’ambito della politica economica e monetaria, è quello che riunisce i Ministri economici e finanziari, noto come Consiglio Ecofin (v.).
Il motivo di questa distinzione è puramente pratico e consiste nel distribuire le sessioni del Consiglio trattando di volta in volta argomenti omogenei.
Al Consiglio spetta un potere decisionale vero e proprio. Questo potere però non è illimitato in quanto è subordinato alle condizioni poste dal trattato: ciò significa che il Consiglio può prendere quei provvedimenti che sono, materia per materia, previsti dai trattati istitutivi.
Il Consiglio, inoltre, ha un potere di controllo sul rispetto dei trattati e degli atti comunitari da parte degli Stati membri o, comunque, dei destinatari di questi atti. Questo potere è però indiretto poiché il Consiglio ha competenza generale a promuovere ricorsi in questo ambito dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
Infine, nel settore dell’unione economica e monetaria (v. UEM) il Consiglio è responsabile, su raccomandazione della Commissione, del coordinamento e della sorveglianza multilaterale delle politiche nazionali di bilancio.
La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri ogni semestre.
Congregazioni romane can. 360 (Roman Congregations)
Organi della curia romana ognuno dei quali è competente su una materia specifica. Di ogni (—) fanno parte un certo numero di Vescovi diocesani prescelti in modo da avere una rappresentanza quasi universale, di talché le (—) sono messe in condizione di potere in modo più compiuto riferire al Sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese.
Attualmente esistono le seguenti (—):
— Congregazione per la dottrina della fede;
— Congregazione per le Chiese orientali;
— Congregazione per i Vescovi;
— Congregazione per la disciplina del culto divino e la disciplina dei sacramenti;
— Congregazione delle cause dei santi;
— Congregazione per il clero;
— Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica;
— Congregazione per l’educazione cattolica;
— Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e la propaganda della fede.
Contracting out [appalto]
Sistema attraverso il quale lo Stato o un ente pubblico assegna ad un’impresa privata il compito di erogare un servizio di pubblica utilità. L’erogazione del servizio viene concessa attraverso l’instaurazione di una gara fra diverse imprese aspiranti, tra le quali risulterà vincitrice quella che richiederà un minor compenso.
Alla base del funzionamento del contracting out, che corrisponde, sostanzialmente all’istituto italiano dell’appalto, vi sono due condizioni:
— un numero considerevole di imprese che partecipano alla gara, per assicurare un alto grado di competizione tale da garantire un prezzo che non generi extraprofitti (v.);
— individuazione delle caratteristiche del prodotto onde controllare il rispetto degli impegni assunti dall’impresa privata a cui affidare la gestione.
Caratteristica peculiare del contracting out è che il finanziamento dell’attività è sempre a carico dello Stato o dell’ente pubblico, per cui il servizio viene offerto a prezzo zero. Proprio questa circostanza distingue il contracting out dal franchising (v.) che costituisce una forma alternativa per la scelta dell’impresa privata. Questa seconda condizione assicura che una volta fissato il compenso, l’impresa privata abbia tutto l’interesse ad abbassare i costi, migliorando l’efficienza del processo produttivo dal servizio pubblico.
Il contracting out è stato usato con buon successo nei processi di privatizzazione (v.) attuati nei paesi anglosassoni, nei quali si è riscontrato che la partecipazione alla gara anche dell’ente pubblico che inizialmente erogava il servizio, generava un aumento della produttività dello stesso. Infatti, la competizione con le imprese private, che si scatenava con la gara, spingeva l’ente pubblico a migliorare i processi produttivi e organizzativi.