Complesso di uffici o dicasteri mediante i quali il Sommo Pontefice esercita il suo alto ufficio nel governo della Chiesa Universale.
Questo insieme di uffici, che in nome del Pontefice e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese, è composto da:
— la Segreteria di Stato o Papale;
— le Congregazioni romane;
— i Tribunali ecclesiastici;
— altri organismi vari per lo più denominati Consigli.
La costituzione e le competenze di questi uffici sono disciplinati con proprie leggi particolari.
Categoria: Glossario
Contingenza statistica
Nell’ambito di tabelle a doppia entrata, la contingenza esprime la differenza tra la frequenza osservata nij per la coppia di modalità (xi,yj) e la frequenza teorica cij calcolata sotto l’ipotesi di indipendenza (v.).
Santuari can. 1230-1234 c.j.c.; L. 20-5-1985, n. 222 (Shrines)
I fedeli vanno in pelegrinaggio presso questi santuari cioè Chiese o altro luogo sacro.
Essi si dividono in diocesani, nazionali (perchè dichiarati tali dalla Conferenza Episcopale) ed internazionali (in quanto riconosciuti dalla Santa Sede).
Essi hanno degli statuti, che vengono approvati dall’ autorità ecclesiastica, nei quali vengono indicati il fine, l’autorità del rettore, la proprietà e l’amministrazione dei beni.
Il nostro ordinamento li riconosce come persone giuridiche agli effetti civili (art. 1 L. 222/85).
Consolidamento
Sostituzione del debito pubblico (v.) a breve con l’emissione di titoli a lunga scadenza o trasformazione del debito pubblico in capitale di rischio.
Con l’emissione di titoli a lunga scadenza si limita il rifinanziamento del debito pubblico che avviene soltanto una tantum.
Nel caso invece della trasformazione del debito in capitale di rischio, coloro che hanno acquistato i titoli di Stato non hanno più diritto a percepire gli interessi ma dovranno sperare che gli investimenti che hanno finanziato si rivelino fruttiferi.