(o Camerlengo)
Nel Regno di Sicilia, a partire dal XII secolo al (—) veniva affidata la giurisdizione civile nei processi di maggior valore o in grado di appello e la giurisdizione fiscale
Guida Al Diritto Italiano
(o Camerlengo)
Nel Regno di Sicilia, a partire dal XII secolo al (—) veniva affidata la giurisdizione civile nei processi di maggior valore o in grado di appello e la giurisdizione fiscale
Raccolta cronologica dei capitolari [vedi Capitolare] carolingi per l’Italia e delle costituzioni degli imperatori successivi fino ad Enrico II (1054). Il suo nucleo originario probabilmente fu costituito dal Capitulare Papiense.
Il (—) fu aggiunto agli editti dei re longobardi formando il Liber papiensis [vedi].
Il nucleo più antico del (—) risulta costituito prevalentemente da capitolari emanati per la gente salica, alla quale i carolingi [vedi] appartenevano
Termine che dal secolo X in poi venne utilizzato per indicare la raccolta di atti custoditi da chiese, monasteri e, successivamente, da comuni [vedi Comune medievale] e corporazioni [vedi] e comprovanti soprattutto l’esistenza di diritti di proprietà e di privilegi.
A partire dal secolo XIII il compito di registrare i documenti nel (—) fu affidato a pubblici notai: ciò allo scopo di conferire alle copie la stessa validità giuridica degli atti originali
(d. comp.)
Nel sistema di Common Law [vedi] indica un particolare procedimento, imperniato sull’ordine impartito da una corte superiore ad una corte inferiore di consegnare gli atti di un giudizio dinanzi ad essa pendente, al fine di consentire alla corte superiore di riesaminare il procedimento ed accertare la validità degli atti compiuti dai primi giudici (osservanza delle norme sulla competenza e assenza di errori di diritto).
Salvo diversa disposizione di legge, l’emanazione del (—) costituisce espressione di un potere discrezionale della corte.
Se la pronuncia dei primi giudici viene annullata, il processo è rinviato nuovamente al giudice inferiore.
In quanto finalizzata a risolvere esclusivamente questioni di diritto e non anche di merito, il procedimento instaurato dal (—) si svolge in assenza della giuria [ved
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