Carico fiscale

Importo complessivo del prelievo fiscale cui soggiace il contribuente a seguito dell’applicazione di un tributo.
Sovente il carico fiscale, a causa di particolari effetti economici dell’imposta, non grava sul contribuente diretto (inciso), ma viene da questi trasferito su un altro soggetto, definito contribuente di fatto (o percosso). Tale meccanismo non è, tuttavia, solo frutto di una specifica scelta del contribuente che effettua il c.d. ammortamento dell’imposta (v.), ma spesso è espressamente previsto nella struttura applicativa del tributo: nell’IVA (v.) ad esempio, il meccanismo di rivalsa consente il trasferimento del carico fiscale dal produttore al distributore e da questi al consumatore finale.
Spesso si fa coincidere il carico fiscale con l’onere tributario: in realtà quest’ultimo non è necessariamente collegato ad un prelievo ma può consistere in un obbligo di altra natura cui un soggetto è tenuto in base alla legge (obbligo di collaborazione, obbligo di esibizione di atti e documenti, obbligo di registrazione ecc.).

Cassa integrazione guadagni

È un istituto gestito dall’INPS (v.) per dare attuazione al principio della garanzia della continuità della retribuzione intervenendo, in particolare, quando l’azienda sia costretta provvisoriamente a sospendere l’attività produttiva, o a ridurre l’orario di lavoro per:
— situazioni dovute ad eventi transitori non imputabili né all’imprenditore, né agli operai;
— situazioni temporanee di difficoltà del mercato;
— ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, grave crisi aziendale.
L’intervento della cassa integrazione guadagni può essere di due tipi:
— integrazione salariale ordinaria (cd. CIG), riconducibile alle prime due situazioni sopra menzionate; è dovuta a tutti i dipendenti dell’azienda, ai quali spetta, nel periodo di sospensione del lavoro, una indennità pari all’ 80% della retribuzione globale e la normale assistenza sanitaria. La durata massima di tale forma di integrazione è di tre mesi continuativi. Tuttavia, in casi eccezionali, tale periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di un anno. Comunque, l’integrazione disposta per periodi non consecutivi non può superare i dodici mesi in un biennio;
— integrazione salariale straordinaria (cd. CIGS), riconducibile alla terza situazione, è concessa agli operai e agli impiegati sospesi dal lavoro in una misura pari all’ 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate e comunque non superiore alle 40 ore settimanali. L’intervento straordinario (della durata di 1 anno per crisi aziendale e procedure concorsuali; di 2 anni per ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione) si applica ad imprese con almeno 15 dipendenti che presentino un programma di ristrutturazione da attuare al massimo in due anni

CEFTA [Central Europe Free Trade Agreement – Accordo di libero scambio dell’Europa Centrale]

Detto anche Gruppo di Višegrad, l’accordo prevede la creazione, di una zona di libero scambio tra Paesi dell’Europa Centrale post-comunista. Creato il 21 dicembre 1992 da Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia, oggi è formato dai primi due Stati, dalla Slovacchia, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovenia e dalla Romania. È stata concepita come occasione di integrazione regionale, ma anche come forma provvisoria di integrazione preparatoria all’ingresso nell’Unione Europea.