La colonna d’aria sovrastante l’ultimo piano dell’edificio condominiale, intesa quale proiezione verso l’alto dell’area sottostante, appartiene in proprietà a tutti i condòmini, in quanto comproprietari del suolo su cui sorge l’edificio (Cass. 27-12-1975, n. 4233). Va tuttavia precisato che la comproprietà della colonna d’aria così intesa non va confusa con il diritto di sopraelevazione, il quale, ai sensi dell’art. 1127 c.c., spetta al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio o al proprietario esclusivo del lastrico solare. La colonna d’aria «costituisce bene autonomo, distinto dal lastrico solare, e, da solo, può costituire oggetto di attività dispositiva e cioè non solo di proprietà e possesso, ma anche di distinto negozio» (TERZAGO).
Colonna d’aria è anche quella sovrastante il cortile condominiale. Avendo quest’ultimo, quale funzione fondamentale, quella di fornire aria e luce agli appartamenti che vi si affacciano, i singoli condòmini non possono occupare la colonna d’aria con manufatti che limitino tale funzione in danno di altri appartamenti, o che non garantiscano l’affaccio e la veduta a piombo da parte dei proprietari dei piani superiori.
Categoria: Glossario
Recinzioni (Fencing)
La recinzione di beni comuni non corrisponde ad una innovazione, perchè non comporta alterazione dell’entità sostanziale del bene o mutamento della sua destinazione originaria. Le relative deliberazioni assembleari prevedono le maggioranze ordinarie, e non quella prevista dall’art. 1136, 5° co., c.c. per le innovazioni (TERZAGO).
Secondo la giurisprudenza la recinzione della zona verde di un viale comune serve ad evitarne un indiscriminato calpestio, e viene deliberata dall’assemblea dei condòmini, pertanto non è inquadrabile come innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento della cosa comune.
Inoltre non può essere considerata come un’innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla cosa stessa, bensì rappresenta un semplice mutamento della sistemazione od utilizzazione del bene, cioè un atto di ordinaria amministrazione, per i quali è sufficiente la maggioranza prevista dall’art. 1136, 2° co., c.c. (Cass. 21-9-1977, n. 4035).
Queste recinzioni però, devono rispettare i normali criteri di sicurezza.
La recinzione di parti di proprietà esclusiva, può essere considerata legittima, a meno che non venga vietata dall’atto d’acquisto o dal regolamento di condominio di natura contrattuale, o da essa possa dipendere un pregiudizio per gli altri condòmini nel godimento delle parti comuni dell’edificio o un danno a queste ultime.
Spese di conservazione (Expenditure on conservation)
Tutti i partecipanti alla comunione, secondo l’art. 1104, 1° co., c.c. devono contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune.
Allo stesso modo l’art. 1123, 1° co., c.c. obbliga alle spese, con riguardo alle parti comuni dell’edificio condominiale.
Le spese sono quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché le spese necessarie al fine di evitare un danno al condominio.
Zone climatiche (Climate Zone)
L’esercizio di riscaldamento dell’impianti ha delle norme ben precise tutte basate sulla suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche, per ciascuna infatti,l’accensione degli impianti termici è consentita solo per un certo numero di ore al giorno e in determinati periodi dell’anno. La suddivisione avviene in relazione ai gradi-giorno. Le zone vengono così suddivise:
1)Zona A: Comuni che non superano come numero di gradi-giorno 600, qui l’accensione degli impianti termici è consentito massimo 6 ore giornaliere e va dal 1° dicembre al 15 marzo;
2)Zona B: Comuni che hanno un numero di gradi-giorno compresi tra 600 e 900, qui l’accensione degli impianti termici è consentito massimo 8 ore giornaliere e va dal 1° dicembre al 31 marzo;
3)Zona C: Comuni che hanno un numero di gradi-giorno compreso tra 900 e 1.400, qui l’accensione degli impianti termici è consentito massimo 10 ore giornaliere e va dal 15 novembre al 31 marzo;
4)Zona D: Comuni che hanno un numero di gradi-giorno compreso tra 1.400 e 2.100, qui l’accensione degli impianti termici è consentito massimo 12 ore giornaliere e va dal 1° novembre al 15 aprile;
5)Zona E: Comuni che hanno un numero di gradi-giorno compreso tra 2.100 e 3.000, qui l’accensione degli impianti termici è consentito 14 ore giornaliere e va dal 15 ottobre al 15 aprile;
6)Zona F: Comuni che superano come numero di gradi-giorno 3.000, qui l’accensione degli impianti termici è consentito sempre non avendo nessuna limitazione.
Al di fuori dei casi previsti dalla norma, gli impianti possono essere attivati solo per situazioni climatiche che hanno un giustificato motivo.
Il loro uso non deve superare la metà delle ore già prefissate.
In ogni caso con una delibera rilasciata dal primo cittadino e in base alle esigenze si possono prolungare le ore per l’accensione degli impianti.