Calendario romano (Roman calendar)

Il (—) più antico era agricolo: comprendeva 10 mesi irregolari per un totale di 304 giorni. Esso andava da marzo a dicembre, con un’interruzione invernale (quando cioè non era possibile lavorare la terra).
Numa Pompilio [vedi] introdusse un calendario lunare di 12 mesi; secondo un’altra tradizione i decemviri [vedi] cercarono di introdurre un calendario verso il 450 a.C. La non coincidenza del calendario lunare con l’anno solare produsse degli incovenienti, cui i pontefici cercarono di porre rimedio.
Durante l’epoca di Cesare, l’anno romano comprendeva 355 giorni ripartiti tra 12 mesi: Januarius (29 giorni), februarius (28), martius (31), aprilis (129), maius (31), Junuis (29), quintilis (31), sextilis (29), september (29), october (31), november (29), december (29).
Nel 46 a.C. la differenza tra l’anno solare e l’anno civile era diventata di 3 mesi, per cui Cesare decise di istituire un anno di 445 giorni (46 a.C.) e a partire dal 1° gennaio del 45 a.C. ogni anno avrebbe avuto 365 giorni.
Istituì anche un anno bisestile, dapprima ogni 3 anni, poi ogni 4.
Il calendario guiliano superò l’anno solare di 11 ore. Tale differenza divenne nel sec. XVI di 10 giorni, fino alla riforma di Gregorio XIII nel 1582.
Alcuni giorni erano contrassegnati da un nome: il 1° giorno era detto kalendae, il 9° nonae e il 13° idus.
Inoltre erano contraddistinti da una lettera: F (fasti), in cui i tribunali siedevano; C (comitiales), in cui si tenevano i comizi; N (nefasti) in cui i Tribunali non potevano essere convocati.

Catone (Marco Porcio), detto il censore

Nato nel 234 a. C. e morto nel 149 a.C., fu insigne giurista, storico, oratore e uomo politico.
Contemporaneo di Sesto Elio Peto [vedi], fu il principale rappresentante della cultura giuridica del suo tempo.
Le linee essenziali del suo pensiero, sostanzialmente imperniato sulla lucida enucleazione dei rapporti di reciproca correlazione tra storiografia e diritto, sono tracciate nei Commentàrii iùris civilis e nelle Origines.
In particolare, il modulo espressivo catoniano si estrinsecò in una visione collettivistica della storia, nella quale, come si può dedurre dal rigoroso silenzio serbato sui nomi dei protagonisti, le singole gesta individuali si annullano nella dinamica delle tensioni sociali, finendo col diventare mezzo espressivo del valore della collettività. In questo quadro il populus Romanus si atteggia a impersonale protagonista di tutte le imprese, mentre il ius e la lex, la libertas e la res publica costituiscono oggetto di un commùniter uti (utilizzazione comune).
La legge rappresenta, nell’ottica catoniana, il momento in cui il diritto giunge definitivamente all’acquisizione della consapevolezza della propria indispensabilità al fine di una civile convivenza dei consociati.
Tuttavia la lex, pur essendo l’incarnazione finale di detta coscienza, va adeguatamente collocata nel contesto degli antichi mores [vedi mores maiorum] e di tutti gli istituti giuridici di origine strettamente legislativa.